COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 1 sentenza n. 872 depositata il 29 maggio 2017

Irpef – Regimi semplificati – Test di operatività – Società di Comodo- Società non operativa

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

Il contenzioso di cui qui ne occupa attiene l’avviso n. T7G021104395/2011 per l’anno 2006 con il quale I’ Agenzia Entrate Dir. Prov. II di Torino – atteso il mancato adeguamento della Società alla risposta fornitale dalla DRE in riscontro dell’interpello disapplicativo presentato il 19.03.2007 con riferimento alla normativa sulle c.d. “società di comodo” – ha accertato in capo alla “XXX” un imponibile Irpef pari a 26.125,00.

A seguito del rituale ricorso con il quale i contribuenti hanno contestato l’iniziativa dell’Ufficio la Ctp di Torino con sentenza n. 1161/6/14 del 28.0114, dep. il 20.06.14, ha confermato la pretesa fiscale sull’assunto che la società non aveva fornito “elementi probatori atti, inequivocabilmente, a giustificare la disapplicazione della I. 724/1994 .”.

Appellano le parti soccombenti che ribadiscono la confutazione del presupposto, ritenuta incongruità del canone di locazione di un capannone in quanto inferiore agli standard previsti dall’Osservatorio dei prezzi del mercato immobiliare, sul quale l’Ufficio fonda l’accertamento. A tal fine rappresentano che il contratto di affitto, stipulato il 27.02.2006 ma decorrente dal 1.04.2006, è stato definito con l’intermediazione di un agente immobiliare affiliato a TXX al quale era stato dato mandato di concludere per un importo più elevato (euro 31.200,00 annue) di quello poi realizzato (euro 28.800,00, ridotto a 26.400,00 per i primi due anni) stanti le difficoltà del mercato e l’ubicazione dell’immobile, elementi la cui sussistenza risulta da valutazione peritale in atti. Alla ritenuta antieconomicità dell’operazione acquisto/locazione i contribuenti oppongono che l’investimento è stato effettuato in leasing dal che i possibili, e presumibili, risultati positivi solo al termine di questo (allegano prospetto contabile dimostrativo). Lamentano poi – stante la data del contratto 27.02.2006, registrato a Torino il 22.03.2006 – gli effetti del di 223/2006 in vigore, dal 4.07.2006, che ha innalzato dal 4% al 6% la percentuale da applicare al valore dell’immobile ai fini del test di operatività con effetto dall’esercizio 2006. Denunciano, infine, la sproporzione delle maggiori imposte pretese, e sanzioni, rispetto a quelle dovute nel caso di raggiungimento dei ricavi minimi presunti.

Controdeduce l’Agenzia per la quale la società contribuente ha svolto ”attività di mera gestione passiva dei beni avvalendosi dello schermo giuridico di società commerciale” non avendo dimostrato l’esistenza di obiettive situazioni impeditive al conseguimento dei ricavi nella misura minima prevista stante, fra l’altro, la non corrispondenza del canone denunciato a quelli fissati dall’ OMI. Insiste, poi, nel sottolineare l’antieconomicità indice, a suo avviso, di una realtà diversa da quella che si sostiene effettiva ad afferma la irrilevanza delle altre doglianze.

*****

L’iniziativa fiscale, il cui presupposto è la circostanza che la società non ha superato il c.d. “test di operatività” per cui nei suoi confronti ricorre la presunzione legale di non operatività a confutazione della quale non sarebbe stata fornita idonea prova contraria, si manifesta priva di fondamento sul piano giuridico ed erronea su quello fattuale.

Sotto il primo aspetto merita considerare che l’assoggettamento alla normativa stabilita dall’art. 30 I. 724/94 è determinato dal perseguimento di finalità extra imprenditoriali e, segnatamente, di finalità elusive la cui sussistenza non può essere ritenuta semplicemente con riferimento al reddito prodotto ; per altro verso, sulla base degli elementi forniti, deve riconoscersi, in dissenso dal giudice di prime cure, effettivo l’esercizio di attività di impresa – ancorché essa non abbia dato luogo al risultato minimo normativamente stabilito – da parte della “XXX” per avere la stessa nel 2006 affittato l’immobile a terzi assolutamente estranei anche rispetto alle persone dei soci. Non rileva poi lo scostamento fra canone dichiarato e valori OMI attesa la pura indicatività di questi giusta la consolidata giurisprudenza (Cass. : 25707/2015; 21569/2016). Ciò posto merita tener in conto che nella prassi l’espressione “società non operativa” viene considerata sinonimo di “società di comodo” però a ben vedere questi due concetti non sono del tutto coincidenti. La “società di comodo” è infatti caratterizzata, oltre che dal mancato o marginale esercizio di un’attività economico produttiva, anche da un utilizzo improprio della forma societaria, che si risolve nella mera intestazione di beni al fine di nascondere i reali proprietari e ottenere vantaggi fiscali per i soci (in argomento fra le tante Cass 7344/2011 , Ctr. Lombardia, sez. XXVIII, n. 170/2011). Tale intento elusivo (o evasivo) non è invece necessariamente presente nella società “non operativa” di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, poiché questa fattispecie viene individuata esclusivamente sulla base di un criterio quantitativo, e quindi comprende tutte le società che non superano il test di operatività indipendentemente dalle intenzioni e dal comportamento dei soci. Di conseguenza la “non operatività” non sempre esprime l’esistenza di una società “di comodo” ma può dipendere anche da altri fattori (conf. Ctr Torino, n. 1403/1/16 del 16.03.2016, dep. il 21.11.2016). Una interpretazione della norma ” .. che tenda a determinare semplicemente un reddito minimo al di sotto del quale la società …. è automaticamente di comodo salvo la dimostrata impossibilità dipendente da fattori esterni (di raggiungere il reddito minimo) sposta (rectius: pone) la dimostrazione a carico del soggetto non sulla natura effettiva della società e sul possesso o meno della caratteristiche di effettiva imprenditorialità, ma più semplicemente in termini assoluti sulla possibilità o meno di raggiungere il reddito minimo. Una simile interpretazione si porrebbe automaticamente ed insanabilmente in contrasto con i principi costituzionali connessi alla necessaria commisurazione del/1mposizione fiscale all’effettiva capacità contributiva nonché ai principi costituzionali ed europeistici sulla libera iniziativa imprenditoriale” (Ctr Firenze, sez. VIII, sent. n. 8 dell’11/01/2016).

Ogni altra questione rimane, stante quanto sopra, assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q. M.

Accoglie l’appello.

Liquida le spese di giudizio in ? 800,00, oltre Cut e oneri di legge.