COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 197 depositata il 5 giugno 2017
Imposta successione – Coeredi – Ricorso Cassazione – Sospensione efficacia sentenza solo per uno – Non vale per altro
Massima:
Quando due coeredi hanno impugnato con diversi ricorsi l’imposta di successione cui sono tenuti in solido e sono risultati soccombenti nei rispettivi giudizi d’appello, la sospensione dell’ efficacia della sentenza in pendenza di ricorso per cassazione ottenuta da uno di essi ex art.373 cpc non vale anche per l’altro la cui sentenza è passata in giudicato. Costui potrà giovarsi dell’eventuale esito favorevole del giudizio di cassazione ex artt.1306 e 2909 cod. civ. ma la sentenza che lo riguarda è stata legittimamente messa in esecuzione ai sensi dell’art. 68 D. Lgs. 546/92.
Testo:
Il concessionario per la riscossione, a seguito di ruolo riconducibile alla Agenzia della Entrate di Perugia, procedeva a fermo amministrativo su veicolo di xxxxx xxxxx. L’atto immediatamente presupposto era la cartella di pagamento 08020140020807157000 notificata alla parte il 5.12.2014. La sentenza che ha deciso il ricorso con cui xxxxx ha impugnato l’atto di esecuzione lo ha respinto perché il provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 373 c.p.c. che la parte opponeva (C.T.R. Umbria 1.7.2015 RGA 86/15) era stato ottenuto dal condebitore solidale xxxxx xxxxx xxxxx (coerede) che la sentenza di secondo grado aveva impugnato in Cassazione. Nell’atto di appello xxxxx sostiene che l’ordinanza appena citata sicuramente spiega effetti anche nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 1297 del codice civile. Il credito tributario non era pertanto esigibile e la riscossione illegittima.
Equitalia ed Agenzia delle Entrate si sono costituite allegando documentazione concernente i ricorsi tributari relativi agli atti presupposti ed hanno chiesto il rigetto dell’appello. La Commissione ha trattato il ricorso in data 10.4.2017. Va evidenziato che i tributi per cui si procede sono le imposte di successione, ipotecarie, catastali e di registro connesse alla successione nel patrimonio di xxxxx xxxxx, deceduta, sorella dell’odierno appellante e figlia di xxxxx xxxxx xxxxx. L’odierno ricorrente è risultato soccombente in appello (sentenza 260 del 27.3.2014 C.T.R. Umbria sezione n. 3) con conseguente conferma dell’avviso di liquidazione per le maggiori imposte accertate.
Anche la coobbligata xxxxx – che non aveva impugnato l’avviso di liquidazione ma la successiva cartella di pagamento- allo stato è soccombente (il giudizio di appello è stato deciso dalla C.T.R. Umbria con la sentenza 81 depositata il 27.1.2014) ma ha ottenuto la sospensione in pendenza del ricorso in Cassazione. Ai sensi degli artt. 1306 e 2909 del codice civile qualora si concludesse con esito favorevole il giudizio di legittimità per xxxxx sicuramente xxxxx potrà beneficiarne ma allo stato la condotta di ente impositore e concessionario è ineccepibile perché la sentenza di appello che è stata portata ad esecuzione – come prevede l’articolo 68 del Decreto legislativo n. 546 del 1992- è la numero 260 per la quale non è stata chiesta la sospensione ex art. 373 c.p.c.. Le spese del primo grado di giudizio sono state correttamente addebitate al soccombente in quanto le questioni di fatto e di diritto erano chiare e di facile risoluzione. Analoga decisione deve essere adottata anche in questo grado con determinazione delle spese in 2.200 € (1.100 per ciascuna parte resistente) applicando i criteri del D.M. 55 del 2014 considerati il valore della lite, l’impegno profuso negli scritti difensivi e nella discussione orale, i risultati raggiunti.
P.Q.M.
Respinge l’appello, condanna alle spese per € 2.200. Perugia 10.4.2017