CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2017, n. 27351

Attività di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi maturati – Conciliazione stragiudiziale della lite – Cessazione della materia del contendere

Fatti di causa

Con sentenza del 21.11.2001-28.11.2011 (nr. 8770/2011) la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede (in data 24.9.2009) che aveva dichiarato inammissibile per difetto di procura alle liti il ricorso depositato da A.. scpa in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di D.V. per il pagamento di compensi maturati per la attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta in favore della società; per l’effetto il giudice dell’appello ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.V., articolato in tre motivi.

A.. scpa è rimasta intimata.

Il ricorrente con atto del 25.5.2017 ha dichiarato di rinunziare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione stragiudiziale della lite, sottoscritta dalle parti di causa in data 22 ottobre 2012 ed allegata all’atto di rinunzia al ricorso (quest’ultimo privo della sottoscrizione dei difensori).

Nulla per le spese, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.