COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 5 sentenza n. 994 depositata il 20 giugno 2017

Appello – Presentato dai soci di Società fallita – Inammissibile

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, riuniti in corso di causa, la società “XXX” e i soci della medesima impugnavano gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio – a seguito di controlli effettuati da propri funzionari in ordine alla posizione fiscale della società relativamente all’anno di imposta 2007 – rideterminava i rispettivi redditi (d’impresa e di partecipazione) in via induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73.

Nello specifico, l’Ufficio contestava:

l’inattendibilità della contabilità della società controllata ed esibita all’Ufficio in sede di contraddittorio, a motivo delle numerose irregolarità in essa riscontrate; ricavi non dichiarati desunti da due movimentazioni bancarie; l’omessa contabilizzazione di ricavi concernenti la rivendita a terzi di beni pubblicizzati ma non compresi tra le rimanenze iniziali; la non corretta valorizzazione a ricarico dei beni rivenduti.

I contribuenti ricorrenti contestavano il metodo accertativo induttivo utilizzato dall’Ufficio nonché l’atto impugnato nel suo complesso. Inoltre i soci contestavano la legittimità dell’applicazione delle sanzioni nei loro confronti.

La CTP adita respingeva i ricorsi riuniti condannando ricorrenti, in solido tra loro, alle spese di giudizio liquidate in ? 15.000,00.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello contribuenti soccombenti sulla base dei seguenti motivi:

assenza in fase istruttoria di idonea instaurazione di contraddittorio con le parti accertate;

omessa pronuncia su precisa eccezione afferente la corretta individuazione delle modalità accertative adottate dall’Ufficio;

elusione da parte dei primi giudici dell’onere di pronunciarsi riguardo ai documenti prodotti dai ricorrenti, avallando acriticamente l’operato dell’Ufficio;

illegittima sottoscrizione degli atti impositivi impugnati, in assenza di qualifica dirigenziale del funzionario che li ha sottoscritti;

mancata compensazione delle spese di lite;

impropria liquidazione delle spese di giudizio, liquidate in un unico importo cumulativo senza specificazione del quantum delle singole sotto-voci che concorrono all’importo di sentenza.

Ha puntualmente controdedotto l’Ufficio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione processuale dei soci di società fallita. E ciò in base all’art. 43 della Legge Fallimentare. Sostiene in buona sostanza l’Ufficio che l’appello è stato presentato non dal

curatore fallimentare ma dai soggetti falliti (i soci), la cui legittimazione processuale, in campo tributario, a contestare la legittimità della pretesa erariale è limitata alla sola ipotesi di conclamata inerzia degli Organi fallimentari. Nel caso di cui trattasi – sostiene l’Ufficio – mancherebbe la prova necessaria per comprendere se la mancata proposizione dell’appello derivi da una valutazione negativa del soggetto legittimato o dalla mera inerzia dello stesso.

Si procede in pubblica udienza.

CONCLUSIONI DELLLE PARTI

Per parti appellanti (XXX +due):

dopo aver considerato il presente ricorso in appello principale,

-accoglierlo per tutte le motivazioni addotte;

-con vittoria di diritti, spese ed onorari e relativa distrazione delle spese a favore del difensore che le ha anticipate.

Per parte resistente: (Agenzia delle Entrate- Direz. Prov. l di Torino):

In via preliminare esporre declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione processuale degli appellanti: ovvero, sempre in via preliminare ma subordinata, disporre l’acquisizione di apposita

valutazione del curatore fallimentare, onde appurare le ragioni della mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo;

Nel merito rigettare l’avversa impugnativa, pronunciandosi favore della piena legittimità della decisione appellata;

In punto spese Con vittoria di spese come da annessa nota.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è inammissibile in quanto proposto dai soci in data 26/05/2015 successivamente alla avvenuta dichiarazione di fallimento (26/02/2015) della società.

Detti soci, per altro, erano nell’occasione carenti di legittimazione processuale. In effetti, ai sensi ed in base all’art. 43 della Legge Fallimentare, l’appello doveva essere presentato dal curatore fallimentare non dai soggetti falliti (i soci), la cui legittimazione processuale, in campo tributario, a contestare la legittimità della pretesa erariale è limitata alla sola ipotesi di conclamata inerzia degli Organi fallimentari. Nel caso di cui trattasi – come correttamente sostenuto dall’Ufficio – manca la prova che la omessa proposizione dell’appello contro la sentenza della CTP da parte del competente organo fallimentare sia frutto della colpevole inerzia del medesimo organo o non, piuttosto, la conseguenza di una valutazione negativa circa il possibile grado di successo dell’appello stesso.

Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

DICHIARA L’INAMMISSIBILITA’ DELL’APPELLO, PROPOSTO DA SOGGETTO NON LEGITTIMATO. SPESE COMPENSATE.