COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 228 depositata il 20 giugno 2017

Irrogazione sanzioni – Deposito in discarica di rifiuti solidi – Legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale – Sussiste.

Massima: 

La successione della Regione Umbria nei rapporti processuali delle ex Province ai sensi dell’art.1 comma 96 lett.c) legge 56/14 e della legge regionale n.10/15 non è opponibile all’Erario. Da ciò consegue la legittimità del recupero dell’imposta e della sanzione irrogata per l’abbandono di rifiuti risultante dal verbale degli accertatori.

Testo: 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’atto in esame la parte ricorrente xxxxx Srl ha proposto Appello avverso la sentenza n.136/02/16, resa dalla CTP di Terni all’udienza del 21 dicembre 2015.

Con tale sentenza era stato parzialmente accolto il ricorso, proposto dalla parte contribuente, oggi appellante, avverso l’avviso di accertamento sopraindicato relativo ad imposte e sanzioni conseguenti al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi per l’anno di imposta 2009. Al riguardo, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l’altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”. In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all’art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l’esposizione dello svolgimento del processo”. Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate. In dettaglio, secondo le tesi della parte appellante, la sentenza impugnata sarebbe censurabile per prescrizione/decadenza dell’azione accertatrice e per “esclusione di ogni responsabilità della società ricorrente”. Diversamente argomentando l’Amministrazione locale (Amministrazione provinciale di Terni) ha eccepito il sopraggiunto difetto di legittimazione passiva conseguente alla successione della Regione Umbria nei rapporti processuali delle ex Province, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.1, comma 96 lett. c), della legge n.56/14 e della legge regionale n.10/15.

Fissata l’odierna camera di consiglio l’Appello è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali e delle argomentazioni formulate dai rappresentanti delle parti.

Nel merito dei fatti l’Appello deve essere respinto, il tutto a prescindere dalla eccezione preliminare di rito, in quanto non fondato nel merito.

La disciplina in esame risulta violata da “chiunque abbandona, scarica o effettuata deposito incontrollato di rifiuti” per cui gli eventuali rapporti tra soggetto appaltante e soggetto esecutore dei lavori non sono opponibili all’Erario. Circa la natura del materiale rinvenuto lo stesso non può che essere catalogato come “rifiuto” come risulta dai verbali redatti dagli organi accertatori ed infine non sussiste neanche l’eccepita prescrizione in quanto l’accertamento è stato formalizzato nel quinquennio di legge (cfr. art. 10, comma quinto, L.R. n.30/97). Da qui la reiezione dell’Appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. La particolarità della sentenza che ha visto il susseguirsi nel tempo di normative procedurali, determina la compensazione delle spese di lite. Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge l’Appello. Spese compensate. Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2017.