CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14077 depositata il 8 luglio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – APPELLO PRINCIPALE INAMMISSIBILE PER MANCATO DEPOSITO DELL’ATTO D’IMPUGNAZIONE – CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA’ DELL’APPELLO INCIDENTALE
Osserva
La CT di secondo grado di Trento ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso contro avviso di accertamento per gli anni 2001-2004-2005 e 2006 (per intervenuta definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 98/2011) ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia, alla pari di quello principale dalla contribuente “I. sas di P. L. & C.” – appelli proposti contro la sentenza n. 92/05/2009 della CT di primo grado di Trento che aveva solo parzialmente accolto il ricorso di parte contribuente – per non essere stati gli appelli depositati nella segreteria della Commissione di primo grado, a mente dell’onere imposto dall’art. 53 del D.Lgs. 54671992.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che la sanzione di inammissibilità deve valere anche a riguardo dell’omesso deposito dell’appello incidentale (ove sia preceduto dall’omissione di deposito dell’appello principale), atteso che la ragione di tale sanzione è quella di indurre le parti ad “informare tempestivamente ed opportunamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e quindi di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”. E ciò in conformità all’indirizzo già espresso dal Supremo Collegio con la sentenza n.4679/2012.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il motivo di ricorso (informato alla violazione degli art. 53 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992) la parte ricorrente -chiedendo alla adita Corte di rimeditare “l’orientamento espresso in una isolata pronuncia”- si duole che la CTR non abbia considerato che l’obbligo del deposito dell’appello incidentale, con finalità sostanzialmente surrogatorie dell’obbligo di deposito di quello principale, non è previsto da alcuna norma espressa, con conseguente eccessività della sanzione di inammissibilità a fronte dell’insussistenza di interessi pubblici di particolare rilevanza (trattandosi di mera agevolazione dei compiti di segreteria) e che non abbia considerato che per l’appellante incidentale non può desumersi, dalla disciplina positivo o dal sistema, alcun preciso termine entro cui effettuare il deposito.
Il motivo ora in rassegna appare inammissibile a mente dell’art. 360 bis n. 1 cpc, e se ne propone il rigetto, atteso che la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per modificare l’orientamento ridetto.
A questo proposito, oltre alla decisione menzionata dalla stessa parte qui ricorrente, nella quale la questione è stata debitamente affrontata e risolta, mette conto trascrivere di seguito il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15432 del 22/07/2015: “In tema di contenzioso tributario, qualora l’appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l’appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente “ratione temporis”, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado”.
Nella pronuncia or ora menzionata, tutte le questioni poste dalla parte qui ricorrente sono state debitamente affrontate e convincentemente risolte, non meno di quanto lo erano state nella pronuncia capostipite, sì che l’indirizzo giurisprudenziale deve ritenersi consolidato e costante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (dovendosi aggiungere alle pronunce menzionate nella relazione anche le ulteriori 6732/2016; 22863/2015; 22864/2015; 22865/2015, tutte nel medesimo ed univoco senso) e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
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