MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 22 novembre 2017, n. 18
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148
Premessa
Il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017, pubblicato il 28.09.2017, prevede una riduzione contributiva in base all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96, entro il limite finanziario aumentato a 30 mln annui dalla L. n. 232/16, in favore delle imprese che, come meglio specificato al successivo par. 1, stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148 (art. 1, D.I. n. 2/17).
In merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro dell’istanza di decontribuzione, acquisito il parere positivo dell’Ufficio Legislativo prot. n. 8599 del 21.11.2017, si forniscono le seguenti istruzioni, alla luce di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, dall’art. 1, comma 240, lett. c), L. n. 232/2016, nonché del susseguente decreto interministeriale n. 2/17.
1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17).
Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.I. n. 2/17).
2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 2/17).
La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e -comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni impartite da questa Direzione Generale con propria circolare n. 17 dell’ 8.11.2017.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17, il raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo verrà comunicato nella pagina internet del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it .
In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente, non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, sempre che ricorrano le condizioni specificate all’art. 3, commi 4 e 5, D.I. n. 2/17 e al precedente par. 1, come distinte per l’anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.
3. Modalità di presentazione della domanda
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.
La domanda – inoltre- al solo fine di un primo e preventivo monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale.
Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.
All’istanza va – altresì- allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3, comma 2, D.I. n. 2/17).
L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.
4. Termini di presentazione della domanda
Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.
Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato secondo le modalità di cui al superiore par. 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti all’articolo 3, commi da 2 a 5, D.I. n. 2/17, come ribaditi nel presente paragrafo e nel precedente, comporta l’inammissibilità dell’istanza.
A tal proposito, si indicano – senza pretesa di esaustività- le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n. 2/17:
1. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);
2. omessa indicazione della stima della riduzione contributiva (art. 3, commi 2 e 6);
3. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica (art. 3, commi 3 e 6);
4. mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza (art. 3, commi 3 e 6);
5. inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza (art. 3, commi 4, 5 e 6).
Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2).
Premesso che le prescrizioni sub 1) – 5) devono considerarsi perentorie, sicché la loro carenza o violazione comporterà l’inammissibilità dell’istanza, nelle ipotesi in cui quest’ultime risultino – invece – irregolari, incomplete o prive della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime.
In merito, appare congruo utilizzare l’art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, che consente all’unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché – ove occorra – ordinare le necessarie esibizioni documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato.
Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato.
Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno – allo stato degli atti – improcedibili.
5. Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo
La riduzione contributiva di cui all’art. 1, D.I. n. 2/17 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione- per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2).
Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei sopraccitati presupposti essenziali, delle istanze collocate in posizione utile, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGI per la gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla riduzione contributiva (art. 3, comma 8, D.I. n. 2/17).
Entro il 31 dicembre di ogni anno l’INPS e l’INPGI comunicano – infatti- alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue (art. 3, comma 8, D.I. n. 2/17).
Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al D.I. n. 2/17 e alla presente Circolare, dandone sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento (art. 4, comma 1, D.I. n. 2/17).
A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del raggiungimento del limite di spesa annuo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica – altresì- l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.
6. Validità ed efficacia
Il D.I. n. 2/17 e la presente Circolare hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Per il biennio 2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione – invece – rispettivamente i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie di riferimento.
Ne consegue che:
– le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. n. 83312/14, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità (art. 4, comma 2, D.I. n. 2/17);
– le istanze presentate dal 12.10.2015 ai sensi del D.I. n. 17981/15, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 1, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 (art. 4, comma 3, D.I. n. 2/17);
– le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. n. 2/17 e della presente Circolare sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo (€ 30 mln). Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 2, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno successivo (art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17).
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