CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21204 depositata il 13 settembre 2017
FALLIMENTO – EFFETTI PER I CREDITORI – CREDITI DI LAVORO – FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CREDITO DEL LAVORATORE – PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA INNANZI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE – INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO – NECESSITA’ – FONDAMENTO
FATTI DI CAUSA
Il Fallimento (omissis) spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Latina, in data 1 agosto 2012, che aveva accolto l’opposizione di R.F. allo stato passivo del fallimento (omissis), nel quale ha ammesso un credito per retribuzioni dovute al R. in base al ccnl di categoria.
Il R. non ha svolto attività difensiva.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Fallimento ricorrente ha denunciato la nullità del procedimento, per non avere il Tribunale rilevato l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto non assistita da motivi specifici di impugnazione della decisione reiettiva del giudice delegato, né la mutatio della domanda in sede di opposizione rispetto a quella proposta nell’istanza di ammissione al passivo.
Il motivo è infondato in entrambi i profili: l’opposizione allo stato passivo, regolata dalla L. Fall., artt. 98 e 99, non è equiparabile al giudizio d’appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame (Cass. n. 1342 e n. 24489/2016), comprese quelle relative alla specificità dell’appello, desumibili dall’art. 342 c.p.c.; il profilo concernente il mutamento della domanda non è esaminabile, in quanto genericamente proposto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, senza riportare in ricorso il tenore della domanda di ammissione al passivo da confrontare con quello dell’opposizione; inoltre, dal ricorso risulta che l’opponente si era limitato ad una semplice riduzione del petitum.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione delle competenza funzionale del giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento era stato interrotto a causa del fallimento e, a suo avviso, avrebbe dovuto essere riassunto.
Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (Cass. n. 19248/2007). Né rileva che la domanda sia stata introdotta nell’ambito di un giudizio ordinario, poi interrotto a causa dell’intervenuto fallimento: la vis attractiva della procedura fallimentare, desumibile dalla L. Fall., artt. 24 e 52, si estende ai giudizi pendenti all’atto della dichiarazione di fallimento e determina la improcedibilità in sede ordinaria per cui, se nelle more del giudizio iniziato contro il debitore in bonis sopravviene la dichiarazione di fallimento di costui, non può il giudizio medesimo essere proseguito o riassunto, ma ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dagli artt. 93 e segg. della legge medesima, e cioè mediante lo speciale procedimento di verificazione dello stato passivo (v. Cass. n. 2357/1968).
Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente ha lamentato l’applicazione di un ccnl errato, sulla base di una prospettazione di parte e senza una doverosa indagine d’ufficio.
Il motivo è inammissibile: esso mira ad una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto al riguardo dal giudice di merito, né spiega per quale ragione sarebbe stato applicabile un diverso ccnl anziché quello applicato dal Tribunale.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.