CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28467
Tributi – IVA – Avviso di accertamento emesso oltre il termine di decadenza – Eccezione rilevata d’ufficio da parte del giudice d’appello – Illegittimità
Rilevato che
Con sentenza in data 15 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da R.N. avverso la sentenza n. 175/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2000. La CTR osservava in particolare che doveva essere rilevata d’ufficio l’invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto emesso oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 57, d.lgs. 546/1992, 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha rilevato ex officio un vizio dell’avviso di accertamento impugnato che non era stato eccepito dal contribuente.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
– Il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributano ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d’ufficio, né proponibile per la prima volta in grado d’appello» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 171 del 09/01/2015, Rv. 634246 – 01);
-«In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell’atto impositivo) non ritualmente dedotta con l’originario ricorso introduttivo» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15769 del 23/06/2017, Rv. 644724 – 01).
La sentenza impugnata si pone in evidente ed insanabile contrasto con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e sicuramente viola le disposizioni legislative evocate dalla ricorrente, sicché va senz’altro cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.