CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2017, n. 28532
Rapporto di lavoro subordinato – Nullità del termine – Genericità delle ragioni giustificatrici
Fatti di causa
1. Con sentenza non definitiva del 16.9.2011 la Corte di appello di Ancona rigettava l’appello dell’A. (dichiarando assorbito quello del Z.) avverso la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto sottoscritto tra Z. M. e l’A. spa dal 5.12.2001 al 15.3.2002 e conseguentemente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalla scadenza del contratto con condanna da liquidarsi con successiva sentenza alla luce dei criteri di cui all’art. 32 L. n. 183/2010. La Corte territoriale, in ordine all’appello dell’A., rilevava che contratto a termine non indicava le specifiche ragioni per l’assunzione a termine posto che il contratto si limitava a richiamare la formulazione legale senza specificarla in relazione alla situazione produttiva della parte datoriale; in ordine all’appello dello Z. lo stesso era da considerarsi assorbito dal rigetto di quello principale perché proposto in linea subordinata all’accoglimento del principale.
2. Per la cassazione propone ricorso l’A. spa con due motivi; resiste controparte con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma secondo D. Lgs. n. 368/2001 sotto il profilo della genericità della clausola. La clausola di assunzione non era generica come ritenuto dalla Corte territoriale.
2. Il motivo è inammissibile perché parte ricorrente non ha prodotto il contratto tra le parti, né lo ha riprodotto nella sua formulazione integrale in chiara violazione dell’art. 369 cod. civ. proc. pur essendo il detto documento la “base” del ragionamento svolto nel motivo. In ogni caso la censura appare manifestamente infondata perché dagli stralci del contratto ( prima parte) indicati al motivo si ricavano solo la durata dell’assunzione e le mansioni ma certamente non vi è la minima traccia delle ragioni di questa che la Corte di legittimità ritiene, ormai da anni, dover essere “specifiche” cioè correlate alla situazione produttiva del datore di lavoro; si richiama anche l’inquadramento del lavoratore (pretesamente indicato nella seconda parte del contatto, ma sul punto vi è la contestazione di controparte) di ” operatore specializzato” da cui però non si capisce come potrebbe essere inferita una ” specifica” ragione di assunzione con contratto a termine.
3. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D. Lgs. n. 368/2001, dell’art. 12 disp. legge in generale; dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 1419 cod. civ. Dalla nullità del termine non conseguiva, comunque, la conversione del contratto.
4. Il motivo appare infondato alla luce dell’iperconsolidata giurisprudenza di questa Corte che sin dal 2008 stabilisce la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (salvo il pubblico impiego) in caso di nullità del termine, come nel caso in esame (cfr. Corte cost. n. 303/2011; cass. n. 793/2010; n. 1247/2011, cass. n. 10900/2012; cass. n. 3311/2012 e tantissime altre, tra cui migliaia di decisioni adottate in ordine al vastissimo contenzione delle P.I., che vengono semplicemente ignorate nel motivo).
5. Si deve quindi dichiarare inammissibile il primo motivo e rigettare il secondo. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre 200 euro per esborsi, spese generali al 15 % ed accessori come per legge.