MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 20 novembre 2017
Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
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