COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 5 sentenza n. 1169 depositata il 19 luglio 2017

Annullabilità dell’atto di contestazione, per carenza di legittimazione fiscale passiva, in capo all’amministratore di fatto

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del contendere è un atto di contestazione (n. T7 JC00……..) con il quale veniva comminata al signor XXX una sanzione di € 1.341,00 per aver omesso, nell’anno 201 O, l’esibizione della documentazione fiscale obbligatoria della società YYY S.r.l..
Con ricorso avanti la competente CTP di Alessandria il signor XXX ha contestato l’atto in questione per carenza di prova del presupposto impositivo, eccependo inoltre di essere stato il legale rappresentante della Società YYY S.r.l. dal 15/04/2000 al 15/06/2005 e ancora dal 20/03/2006 al 30/04/2006. Dopo tale data riferiva di aver dismesso la carica di legale rappresentante a favore del signor ZZZ con la owia conseguenza che egli non poteva essere considerato responsabile della contestata violazione per l’anno 2010.
Controdeduceva l’Ufficio sostenendo che in ogni caso il signor XXX, in quanto Amministratore di fatto della società YYY S.r.l., era comunque legittimato passivo.
La CTP di Alessandria accoglieva il ricorso del contribuente con compensazione delle spese.
Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate di Alessandria sostenendo che nel caso di specie non si farebbe Questione della titolarità di poteri amministrativi quanto piuttosto dell’ingerenza del sig. XXX nella gestione degli affari sociali e quindi del fatto che il medesimo era destinatario degli obblighi di regolare redazione e tenuta delle scritture contabili.
Non si è costituito e non ha controdedotto il signor XXX.
Si procede in pubblica udienza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante (Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA):
— rigettata qualsivoglia contraria istanza della controparte, accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 272/2014 della CTP di Alessandria. confermando nel merito la totale legittimità dell’atto di contestazione e condannare il signor XXX al pagamento delle spese processua/i riferite ad entrambi i gradi del presente giudizio ..
Per parte resistente: (non costituito):

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello della Agenzia delle Entrate di Novara è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
La motivazione dell’atto di contestazione recita testualmente: ” Si irrroga la sanzione prevista dall’art. 9, 1 comma D. LGS. 471/97 per aver omesso l’esibizione della documentazione contabile obbllgatona, In violazione al dispositivo previsto dall’art. 18 del DPR 600n3 e art. 39 DPR633n2″. Questo Collegio non può consentire la parziale (ma fondamentale e decisiva) modifica, in sede di appello, della motivazione predetta messa in atto dall’Ufficio consistente in asserite condotte emissive (irregolare redazione e tenuta delle scritture contabili) in ragione della ingerenza del
signor XXX nella gestione degli affari sociali della società.
Del resto lo stesso Ufficio, nell’atto di impugnazione della sentenza dei primi giudici, riconosce : ” Nonostante la non perfetta redazione della motivazione dell’atto di contestazione. è evidente che il riferimento alla qualità di amministratore di fatto della società YYY S.r.l. era … meramente strumentale alla individuazione della persona del signor XXX quale destinatario degli obblighi di redazione e tenuta delle scritture contabili”.
Giudicando quindi la causa sulla base della motivazione contenuta nell’atto di contestazione questo Collegio ritiene sussistente il difetto di legittimazione passiva, ratione temporis, in capo al signor XXX in relazione all’illecito contestatogli di omessa esibizione della documentazione fiscale obbligatoria.
Nulla in punto spese in conseguenza della mancata costituzione del contribuente.

P.Q.M.

RESPINGE L’APPELLO. NULLA PER LE SPESE.