CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26591
Periodi di esposizione all’amianto – Beneficio della rivalutazione contributiva – Ricorso per Cassazione – Redazione mediante “assemblaggio” – Pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Carenza – Inammissibilità
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 20.3.2012, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la domanda di G.C. volta al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione all’amianto, riconoscendo utile, ai fini dell’esposizione, solo il periodo 1980-1992 e applicando, ai fini della rivalutazione, il coefficiente di 1,25 di cui all’art. 47, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in luogo di quello richiesto di 1,5 di cui all’art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.C., deducendo otto motivi di censura, illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che questa Corte ha ormai fissato il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione redatto mediante la tecnica del c.d. assemblaggio, cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali, è da reputarsi carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., che non può neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi di ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 3385 del 2016);
che la giustificazione di tale principio riposa sulla circostanza che codesta tecnica espositiva rende il ricorso privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito nonché dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che inducono a considerarlo come tale, addossando in tal modo a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare dall’eterogenea pluralità di elementi addotti dal ricorrente quelli realmente rilevanti ai fini del decidere (Cass. nn. 22185 del 2015, 26277 del 2013); che l’odierno ricorso è precisamente redatto con la tecnica dianzi stigmatizzata, risolvendosi, per le prime 42 pagine, nella letterale riproduzione, anche più di una volta, degli atti processuali relativi alle pregresse fasi di merito, eccezion fatta per il ricorso in primo grado; che gli otto motivi di censura (cfr. pagg. 43-65 del ricorso) sono illustrati per relationem a codesta incomprensibile esposizione dei fatti di causa, peraltro significativamente lacunosa circa l’esatta portata dei fatti dedotti nel ricorso proposto in prime cure (sui quali, ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe formata la non contestazione invocata nei primi tre motivi di ricorso, pagg. 43-45), e sono argomentati con il richiamo (anche qui reiterato in più d’una circostanza) a massime e sentenze di questa Corte e di altre giurisdizioni, invocate sostanzialmente o per pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie (cfr. specialmente i motivi quarto e quinto del ricorso, pagg. 45-60) ovvero per censurare la sentenza di omessa pronuncia su capi del ricorso in appello su cui invece essa ha pronunciato (cfr. il sesto motivo, pagg. 60- 64, in relazione a pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza impugnata) o, in subordine, di violazione di legge nazionale e comunitaria e vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia in ipotesi omessa (così i motivi settimo e ottavo, pagg. 64- 65);
che il ricorso, pertanto, va ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. e il ricorrente, soccombente, va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
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