CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 27850 depositata il 22 novembre 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO – RICHIAMO A SENTENZA DEFINITIVA – MANCATA INDICAZIONE IMPORTO DOVUTO DAL CONTRIBUENTE – ILLEGITTIMITA’
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di U.L. avverso una cartella di pagamento, avente ad oggetto IRPEF e IRAP, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la motivazione della cartella sarebbe stata del tutto incompleta ed insufficiente.
CONSIDERATO
che, il ricorso e’ affidato a due motivi;
che, con il primo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: lo stesso legislatore avrebbe individuato il contenuto necessario dell’obbligazione tributaria dovuta dal contribuente a seguito dell’accoglimento parziale dell’impugnazione, ne’ l’esigenza di conoscenza dell’atto presupposto avrebbe costituito ragione di illegittimita’ della cartella;
che, con il secondo, si invoca la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe statuito oltre i limiti della domanda, che non avrebbe riguardato la violazione del ne bis in idem, posto che oggetto del giudizio era il primo atto;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il primo motivo e’ infondato;
che, in tema di riscossione tributaria, la necessita’ di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici (nella specie, della sentenza divenuta definitiva), ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria (Sez. 5, n. 24220 del 29/11/2016);
che la CTR – la quale ha osservato che la mera conoscenza della motivazione della sentenza non sarebbe stata sufficiente al contribuente per determinare in proprio la nuova somma richiesta dall’Ufficio, ne’ per verificare l’esattezza del nuovo conteggio – si e’ attenuta al predetto principio, sicche’ il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e’ inconferente;
che il secondo motivo e’ inammissibile, essendo chiaramente privo di autosufficienza, con riguardo agli atti citati;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, stante la mancata costituzione di costoro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.