CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2017, n. 29441
Rapporto di apprendistato – Disconoscimento – Nullità del recesso – Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione del datore di lavoro – Efficacia di cosa giudicata sostanziale – Non sussiste – Limitazione al credito ingiunto
Fatti di causa
Con sentenza del 10 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dichiarava inammissibile l’appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Palmi, confermando la pronunzia di accoglimento della domanda proposta da F.M. nei confronti di L.A. S.r.L, avente ad oggetto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalmente qualificato come rapporto di apprendistato, la declaratoria della nullità del recesso e la riammissione in servizio con le mansioni e le qualifiche già acquisite.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la mancata opposizione della Società al decreto ingiuntivo, emesso a favore dei Massara, che agiva in esecuzione della sentenza di prime cure, rivestire efficacia dì cosa giudicata sostanziale non solo quanto al credito ma altresì quanto al titolo ed al rapporto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo, la Società ricorrente nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c., in una con il vizio di omessa o insufficiente motivazione, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’estensibilità del giudicato conseguente alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo alle situazioni sottostanti al credito azionato, la cui reale sussistenza costituisca oggetto di un giudizio ancora pendente.
Il motivo è fondato. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. in termini Cass. n. 13443/2001 e più in generale, da ultimo, Cass. 2370/2015) l’orientamento per il quale “l’autorità di cosa giudicata sostanziale del provvedimento monitorio è limitata all’accertamento del credito ingiunto e non è quindi preclusiva di altre e diverse azioni”.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che provvedere in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro.