CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2017, n. 27670

Licenziamento collettivo – Illegittimità – Reintegra – Comunicazione ex art. 4, co. 9, L. n. 223/1991 – Giunta Regionale della Campana, Servizio Politiche del lavoro quale soggetto destinatario – Legittimità – Valutazione non di tipo formalistico – Proficua partecipazione delle OO.SS. alla cogestione della crisi – Trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro – Accertamento della concreta idoneità della procedura

Fatti di causa

1. Con la sentenza n. 3274/2015 la Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame, proposto da A. spa nei confronti di P.D.L., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata depositata il 5.6.2013, con la quale era stato ordinato alla suddetta società di reintegrare il citato D.L. nel posto di lavoro, con le mansioni ed il trattamento retributivo in atto e con il riconoscimento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento collettivo, di cui era stato destinatario il lavoratore, perché non era stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 4 comma 9 legge 223/1991, alla Direzione Regionale del Lavoro ma alla Giunta Regionale della Campana – Servizio Politiche del lavoro.

3. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la spa A.M. in liquidazione (già A. spa) affidato a due motivi.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 legge n. 223/1991; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 D.lgs n. 469/1997; la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 DM n. 687/96; la violazione e falsa applicazione del DPCM del 9.10.1998; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma II legge n. 59/97 e la violazione dell’art. 15 disp. sulla legge in generale nonché la motivazione illogica. In particolare deduce, dopo avere riportato le allegazioni di primo e secondo grado, che correttamente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, erano stati individuati i destinatari della comunicazione ex art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 nella Commissione Regionale del Lavoro, stante il conferimento ad essa delle competenze della già soppressa Commissione Regionale dell’Impiego, e nella Giunta Regionale della Campania, Servizio Politiche del lavoro, stante l’assegnazione alla competenza regionale delle materie relative al mercato del lavoro ex D.lgs n. 469/1997 già di competenza dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione.

2. Con il secondo motivo la società in liquidazione lamenta, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per non avere i giudici di secondo grado tenuto conto e valutato il documento (all. 4 della produzione di appello) con cui, in data 10.6.2013, la Direzione Regionale del lavoro aveva rappresentato che l’Ente destinatario delle comunicazioni ex art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 era appunto la Giunta Regionale – Settore Politiche del Lavoro cui avrebbero dovuto essere trasmesse le eventuali comunicazioni pervenute ad essa Direzione.

3. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

4. Giova precisare che, in ordine alle comunicazioni di cui all’art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 (così come per quelle di cui all’art. 4 comma 3), l’approccio ermeneutico di questa Corte non è stato mai di tipo formalistico, ma è stato sempre diretto a stabilire se in concreto fosse stata accertata la idoneità dello svolgimento della procedura al fine di garantire la proficua partecipazione delle OOSS alla cogestione della crisi e la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro, muovendo dalla premessa che, anche con riguardo ai procedimenti in oggetto, nella loro fase amministrativa, deve trovare applicazione il generale principio della strumentalità delle forme che attribuisce rilievo alla finalizzazione delle forma per consentire il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicché se tale scopo è raggiunto anche senza il rispetto di una certa formalità – che quindi nella specie non sia essenziale – l’atto è ugualmente valido (cfr., tra le altre, Cass. 17.6.2016 n. 12588).

5. La procedura amministrativa delineata dall’art. 4 della legge n. 223/1991, accanto all’interesse puramente privato del lavoratore che mira alla conservazione del posto di lavoro, mira a tutelare anche l’interesse pubblico alla tutela dei livelli occupazionali e all’equilibrio dei costi della mobilità. In particolare, la funzione della Direzione Regionale, oltre a quella di carattere mediatorio propria dell’Amministrazione del lavoro nelle situazioni di crisi occupazionale e di verifica dell’esatto adempimento dell’applicazione dei criteri di scelta, è quello di compilare una lista di lavoratori in mobilità “per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio” (cfr. Cass. 13.7.2015 n. 13788).

6. Inoltre, va rimarcato il principio, affermato più volte in sede di legittimità, secondo cui nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 comma 3 cpc, quella di per sé idonea ad eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

7. Orbene, la Corte territoriale, nella fattispecie in esame, aderendo alle argomentazioni del primo giudice secondo cui, essendo avvenuto solo parzialmente il trasferimento del personale (unicamente nella misura del 70%) dalla Direzione Regionale del Lavoro, non era possibile desumere la soppressione della stessa e, quindi, la perdurante necessità dell’invio della comunicazione de qua a quest’ultima, è incorsa nelle denunciate violazioni di legge.

8. Invero, in primo luogo la Corte di appello non ha accertato se i servizi della Direzione Regionale del lavoro, delegati agli adempimenti connessi alle comunicazioni ex art. 4 comma 9 legge n. 223/1991 sopra evidenziati, fossero stati effettivamente trasferiti ovvero fossero rimasti di competenza di quel residuale 30% di personale non trasferito.

9. In secondo luogo, nel caso concreto, la Corte distrettuale non ha valutato il documento, prodotto solo in appello ma avente il carattere di indispensabilità e di idoneità ad eliminare ogni incertezza sul punto, costituito dalla comunicazione del 10.6.2013 della Direzione Regionale del lavoro, ove era stato precisato che l’ufficio destinatario e competente in materia di comunicazioni ex art. 4 comma 9 legge 223/1991 era la Giunta Regionale – Settore Politiche del Lavoro – e che qualora le comunicazioni fossero state ancora indirizzate ad essa Direzione, comunque sarebbero state trasmesse a quell’ufficio per l’iter procedimentale di competenza.

10. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che nella valutazione della fattispecie si atterrà ai principi sopra indicati, in un’ottica sostanzialistica del controllo degli adempimenti in materia di comunicazioni ex art. 4 comma 9 legge 223/1991 e di effettività e di efficacia degli stessi a garantire gli interessi pubblici sottesi alla ratio della norma, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.