Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sezione III sentenza n. 171 depositata il 16 febbraio 2017
N. 00171/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Salina, Luca Griselli, Giuseppe Rizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rizzi in Marghera, via delle Industrie 9;
contro
Regione Veneto Azienda ULSS 12 Veneziana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
nei confronti di
A. S.p.A. non costituito in giudizio;
HC S.r.l. non costituito in giudizio;
SO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matteo Munarin in Mestre (Ve), via Torino N. 180/A;
SGS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Seno in Mestre, via Giosuè Carducci 45;
S. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420;
per l’annullamento
– del verbale della seduta pubblica in data 05.10.16 relativo alla gara bandita dall’ULSS 12 Veneziana per l’affidamento del servizio di sterilizzazione per i Presidi Ospedalieri di Mestre e Venezia e per i Distretti territoriali da svolgere presso la Centrale dell’Ospedale di Mestre, nella parte in cui ammette al prosieguo della gara i concorrenti che hanno partecipato in raggruppamento di tipo verticale, nonché nella parte in cui ha sospeso il giudizio di ammissione della Società ricorrente, per la mancata indicazione della terna di subappaltatori in relazione al servizio di Logistica;
– del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico di gara, nelle parti e nei limiti in cui si dirà, nonché, per quanto occorrer possa, del chiarimento n.25 reso dalla stazione appaltante in data 08.09.16;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e, con i motivi aggiunti depositati il 26gennaio 2017, per l’annullamento;
della deliberazione n. 3174/16 del 22.12.16, comunicata con nota prot. n. 2016/91066 del 23.12.16, con cui il Direttore Generale dell’ Azienda U.L.S.S. N. 12 Veneziana ha disposto l’esclusione di S. s.p.a. dalla procedura aperta CIG 674949644C per l’affidamento del servizio di sterilizzazione presso la Centrale dell’Ospedale di Mestre, nonché l’ammissione alla medesima procedura del costituendo RTI tra SO s.p.a. e Servizi Italia s.p.a., del costituendo RTI tra So.Ge.Si s.p.a. e Plurima s.p.a. e del costituendo RTI tra S. s.p.a. e Zanardo Servizi Logistici s.p.a.( in quest’ultimo caso fatto salvo l’esito del soccorso istruttorio attivato in relazione alla mancata indicazione della c.d. terna di subappaltatori);
del verbale dell’Autorità di gara della seduta del 21.12.2016, al quale rinvia, per relationem, la precitata deliberazione del Direttore Generale n. 3174/16;
della nota in data 13.01.17 con cui l’U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha comunicato all’ANAC l’intervenuta esclusione dalla gara di S. s.p.a., ai fini dell’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico;
del decreto del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.s. n. 3 Serenissima n. 20 del 13.01.2017, nella parte in cui ha confermato, a valle dell’esperimento del soccorso istruttorio, l’ammissione alla gara del costituendo RTI tra S. s.p.a. e Zanardo Servizi Logistici s.p.a.; del correlato verbale del 10.01.17, nonché della nota del 17.01.17 con cui è stata comunicata tale determinazione dell’Ente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra specificatamente impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto Azienda Ulss 12 Veneziana e di SO S.p.A. e di SGS S.p.A. e di S. S.p.A.;
Visti i ricorsi incidentali proposti da SGS S.P.A. e da SO S.p.A. in proprio ed in Qualità di Capogruppo del Costituendo Rti con Servizi Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Oggetto del ricorso, proposto da S. ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., è la decisione della stazione appaltante – nel corso della gara a procedura aperta indetta per l’affidamento del “Servizio di sterilizzazione presso la centrale dell’Ospedale di Mestre” come meglio in epigrafe dettagliato, di ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che hanno partecipato in raggruppamento di tipo verticale, nonché la decisione che ha “sospeso” il giudizio di ammissione della ricorrente stessa , per la mancata indicazione della “terna di subappaltatori” in relazione al servizio di “Logistica”;
Con ricorso incidentale, proposto per il caso in cui la legge di gara venisse intesa nel senso auspicato dalla ricorrente principale, ossia di preclusione della partecipazione alla procedura indetta dall’ULSS dei raggruppamenti di tipo verticale, e qualora il costituendo RTI con SO fosse considerato di forma verticale, SO S.p.A. ha gravato la legge speciale di gara, poiché la preclusione si rivelerebbe illegittima.
A sua volta, SGS S.p.A. ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione dalla gara della ricorrente principale S.. S.p.A. per “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5°, lett. e, del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del principio dell’obbligo del clare loqui. Violazione di legge per violazione ed omessa applicazione dell’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445”; nell’assunto che la ricorrente, sotto il precedente nome di Bioster, è stata condannata dal Tribunale penale di Pescara con sentenza n. 1903, depositata il 30 novembre 2015 ai sensi dell’art 5 del D. Lgs. n. 231/200, al divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione, perché, avendo omesso di adottare e attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione dei reati di truffa nell’esercizio dell’attività di sterilizzazione di presidi medico chirurgici, non ha impedito l’esecuzione dei reati di truffa continuata ai danni di Aziende sanitarie ad opera del legale rappresentante ed amministratore unico della società e degli Altri soggetti con funzioni di direzione e gestione dei diversi settori della società.
Nella seduta del 21.12.2016, l’Autorità di gara ha poi confermato l’ammissione alla procedura del costituendo A.T.I. tra SO S.p.A. e Servizi Italia S.p.A., oltre che degli altri raggruppamenti partecipanti, escludendo la loro natura verticale e ha escluso S. S.p.A. dalla gara.
Tali determinazioni sono state confermate dal Direttore Generale dell’ULSS con la deliberazione n. 3174/16. L’esclusione è stata segnalata all’ANAC.
L’esclusione dalla gara e la conferma dell’ammissione alla stessa dei raggruppamenti concorrenti è contestata da S. S.p.A. con motivi aggiunti.
Viene dedotta, come primo motivo aggiunto, la : “violazione dell’art.57 direttiva 2014/24/UE – violazione degli art.27 e 97 cost.- violazione dell’art.80 co.5 lett.c), co.7 e co.8 d.lvo 50/2016 –- violazione dell’art.3 l.n.241/90 – violazione dei principi di tipicità, tassatività e massima partecipazione – difetto di istruttoria e di motivazione – ingiustizia manifesta.”; si ricorda che l’esclusione di S. sarebbe stata dovuta a due ragioni, asseritamente l’una presupposta all’altra, e cioè: (i) perché ricorrerebbe la causa escludente prevista dall’art.80 co.5 lett.c) d.lvo 50/16 e, in particolare, la sussistenza di un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico; (ii) perché, sussistendo la causa escludente dell’art.80 co.5 lett.c) d.lvo 80/16, risulterebbe “non veritiera” o “comunque incompleta” la dichiarazione resa in sede di gara da S. “di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Quanto al primo aspetto si contesta che l’applicazione diretta dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE escluderebbe “categoricamente che la sentenza del Tribunale di Pescara possa avere rilievo quale causa impeditiva ai sensi dell’art.80, co. 5 d.lvo” n. 50/2016, poiché i fatti sanzionati con tale decisione risalgono a 6 anni prima rispetto all’indizione della gara da parte dell’ULSS veneziana.
Inoltre si sostiene che S. sarebbe intervenuta con numerose misure radicali sulla struttura organizzativa della Bioster s.p.a. (l’odierna S.), attuando quegli interventi di self-cleaning richiesti dall’art. 80 commi 7 e 8 D.lgs. 50/2016 al fine di non incorrere nell’espulsione dalla gara;
inoltre, la sua condotta omissiva non sarebbe considerabile come comportamento gravemente colpevole ai sensi dell’art. 57 par. 4 della direttiva comunitaria n. 24/2014;
Con un secondo motivo aggiunto si deduce: ”Infondatezza dell’addebito dell’U.L.S.S. di aver reso una dichiarazione “non veritiera” o “comunque incompleta . Violazione dell’art.57 direttiva 2014/24/UE – violazione dell’art. 80 co.5 lett.c), co.7 e co.8 e dell’art.83 co.9 d.lvo 50/16 – violazione del principio di buona amministrazione (art.97 cost.) – violazione dell’art.3 l.n.241/90 – violazione dei principi di tipicità e tassatività delle cause di esclusione – violazione del principio di massima partecipazione – violazione del principio del tempus regit actum e di irretroattività (art.25 cost.; art.7 c.e.d.u.; art.49 carta diritti fondamentali UE; art.1 l. n. 689/81; art.11 preleggi) – violazione del principio dell’affidamento – mancato riconoscimento dell’errore scusabile – difetto di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà – perplessità – ingiustizia manifesta. ”, sostenendo che la dichiarazione presentata in gara in ordine alla mancata commissione di gravi illeciti professionali sarebbe veritiera proprio in ragione del carattere non escludente della sentenza di cui trattasi.
Con un terzo motivo aggiunto si deduce “violazione dell’art.57 direttiva 2014/24/UE – violazione dell’art.80 co.5 lett.c), co.7 e co.8 d.lvo 50/16 – violazione degli artt.3, 7 e ss. della legge 241/90 – violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione al procedimento amministrativo – violazione del principio di proporzionalità – difetto di istruttoria e di motivazione. “ perché l’esclusione non è stata preceduta da un contraddittorio, che ai sensi dell’art. 80, comma 7 del nuovo codice avrebbe dovuto essere instaurato dalla Stazione appaltante
4) Si censura anche la nota di segnalazione all’ANAC per invalidità derivante da tutti i motivi già dedotti.
5) I motivi aggiunti proseguono poi deducendo in ordine all’inammissibilità delle ATI verticali per “violazione del principio del contraddittorio e di proporzionalità. Violazione dell’art.57 direttiva 2014/24/UE – violazione dell’art.80 co.5 lett.c), co.7 e co.8 d.lvo 50/16 – violazione degli artt.3, 7 e ss. della legge 241/90 – violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione al procedimento amministrativo – violazione del principio di proporzionalità – difetto di istruttoria e di motivazione. “
Infine, con un sesto motivo aggiunto, si riprendono le contestazioni svolte nel secondo motivo del ricorso introduttivo in ordine alla contestazione della “sospensione” di S. dall’ammissione alla gara in relazione alla mancata indicazione della c.d. “terna di subappaltatori” per il servizio di logistica, ricordando che l’altro concorrente ( il raggruppamento avente quale capogruppo S. s.p.a.) che si trovava nella medesima situazione di S. è poi stato ammesso al soccorso istruttorio ed invocando la concessione di analoga possibilità una volta caducato il gravato provvedimento di esclusione.
Le controinteressate hanno ribadito le proprie ragioni e l’ASL si è costituita in giudizio ed ha controdedotto per il rigetto del ricorso. Con riferimento all’impugnazione tramite i motivi aggiunti dell’ammissione dei raggruppamenti in asserita ATI verticale, SO eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa in quanto la determinazione di ammissione assunta il 5.10.2016 non è stata impugnata con i motivi aggiunti che si rivolgono unicamente nei confronti della successiva determinazione con cui l’Autorità di gara nella seduta del 21.12.2016 ha confermato l’ammissione dei raggruppamenti e della deliberazione del Direttore Generale n. 3174/16 di conferma dell’ammissione dei raggruppamenti assunta dall’Autorità di gara il 5.10.2016 , che sarebbero atti meramente confermativi, inidonei a riaprire i termini d’impugnazione.
Il Collegio ricorda che il ricorso risulta proposto ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 del cpa ai sensi del quale ” Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”
Risulta pertanto evidente, ad avviso del Collegio, la quantomeno parziale inammissibilità del ricorso introduttivo proprio ai sensi della norma sopraricordata che esplicitamente la commina per le impugnazioni degli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. La decisione impugnata, contenuta nel verbale del 5.10.2016, relativa all’ammissione di tre ditte e alla sospensione dell’ammissione per la ricorrente e per il costituendo RTI tra S. spa e Zanardo Servizi Logistici spa, in conseguenza della mancata indicazione della terna di subappaltatori, era evidentemente a carattere meramente endoprocedimentale come appare ulteriormente evidente dal fatto che la successiva decisione di esclusione della ricorrente –impugnata con i motivi aggiunti– risulta basata su una motivazione ulteriore e successivamente emersa, proprio in virtù del ricorso incidentale proposto da SGS SPA dal quale la stazione appaltante ha appreso del precedente penale del Tribunale di Pescara con sentenza da cui emerge una frode nell’esecuzione dei contratti conclusi con numerose aziende sanitarie e che, per quanto sia sentenza non ancora definitiva, viene ritenuta indice di incompletezza e non veridicità della dichiarazione resa da S..
E’ comunque evidente che la decisione prioritaria si rivela quella relativa all’impugnazione dell’esclusione di S. perché ne deriva l’esistenza o meno dell’interesse alle altre impugnazioni. Passando quindi all’esame dei motivi aggiunti rivolti nei confronti dell’esclusione di S. il Collegio ritiene di partire dalla menzione delle esatte motivazioni con cui è stata sanzionata l’esclusione della ricorrente in relazione alla quale, nel verbale del 21.12.2016, si afferma che “Relativamente alla ditta S. S.p.A. la memoria di costituzione e contestuale ricorso incidentale presentata da SGS S.p.A. in proprio e quale designata capogruppo del costituendo raggruppamento con Plurima S.p.A. ha evidenziato come, da parte della ditta stessa, vi sia stata una omessa dichiarazione di un precedente penale dal quale risulta la commissione di gravi illeciti professionali e ciò in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa e precisamente “di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione’.
In particolare dalla Sentenza non ancora definitiva del Tribunale di Pescara n. 1903 del 30 novembre 2015, della quale si è venuti a conoscenza sulla base del ricorso incidentale di SGS, emerge una frode nell’esecuzione dei contratti conclusi con numerose Aziende Sanitarie.
In questo contesto la dichiarazione della ditta S. S.p.A. da un lato non appare veritiera e d’altro lato risulta comunque incompleta perché non fornisce un quadro esauriente della sua situazione in relazione agli accertamenti di cui all’art. 80. Infatti la predetta Sentenza del Tribunale di Pescara contempla dei reati di una certa gravità ma soprattutto costituisce un mezzo indiretto e tuttavia adeguato, come richiesto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, di prova di gravi illeciti professionali. Conseguentemente il processo decisionale della Stazione Appaltante non ha potuto svolgersi in maniera esauriente in quanto la predetta omessa e/o incompleta dichiarazione di un precedente penale da parte di S. S.p.A. ha di fatto impedito all’amministrazione di compiere e conseguentemente esprimere ogni necessaria considerazione sull’affidabilità della ditta e, in effetti, la cognizione di comportamenti fraudolenti nei confronti di numerose Aziende Sanitarie non consente di fare affidamento su tale ditta. Per quanto esposto la ditta S. S.p.A. viene esclusa dalla procedura.”
Ciò premesso appaiono al Collegio inconferenti le argomentazioni spese da S. a proposito della risalenza nel tempo dei fatti sanzionati con la suddetta sentenza, in quanto appare ictu oculi evidente che la decisione di escludere S. non è legata alla mera esistenza del precedente penale del Tribunale di Pescara, ma al fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato al fine di consentire all’Azienda Sanitaria di verificare la gravità dei fatti e valutare in maniera consapevole l’ammissione della concorrente, avendo un quadro completo e trasparente della situazione. Infatti, il citato art. 80 comma 5 richiede che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell’affidabilità e dell’integrità delle partecipanti e attribuisce tale compito alle sole Stazioni Appaltanti e non certo alle concorrenti stesse. La ricorrente ha omesso di dichiarare l’esistenza di una sentenza penale emessa nei suoi confronti, sebbene la stessa non solo fosse assai recente, in quanto depositata il 30 novembre 2015, ma, soprattutto riportasse una condanna per truffa continuata ai danni dello Stato e sanzionasse, oltre all’amministratore unico e ai dirigenti apicali, anche la stessa società con l’applicazione della sanzione interdittiva del divieto di contrarre per un anno con la pubblica amministrazione.
E’ fuori dubbio che tale informazione avrebbe dovuto essere valutata dalla stazione appaltante, soprattutto perché riguardava proprio l’attività professionale svolta dalla società e aveva ad oggetto condotte tenute nel corso dell’esecuzione di contratti conclusi con altre aziende ospedaliere per l’espletamento del servizio di sterilizzazione. Lo stesso discorso vale anche per le invocate misure di self cleaning. Infatti non vi è dubbio che, anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera c), comma 5, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali ed a rimettersi alla valutazione della stazione, non essendo configurabile in capo all’impresa partecipante ad una gara alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo, al contrario, l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza.
L’aver taciuto le circostanze in questione ha dunque impedito, da un lato, una valutazione completa (falsando la percezione delle condizioni reali della ricorrente) sull’affidabilità e l’integrità morale del candidato e, d’altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa della ricorrente.
In sintesi quindi pare al Collegio indubbio che, contravvenendo alle disposizioni di legge, S. ha quantomeno sostituito la propria valutazione soggettiva sulla rilevanza del precedente penale a quella della Stazione Appaltante, alla quale ha evidentemente impedito anche di valutare la rilevanza e significatività delle misure di self cleaning.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che la condotta di S. sia quindi perfettamente riconducibile alla previsione contenuta nell’art 80 comma 5 lett. c D.lgs. 50/2016.
Infatti, come esemplarmente chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza della V Sezione n. 122/2016 “Deve, infatti, essere rilevato che le stazioni appaltanti dispongono di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidataria di suoi contratti.
E’ agevole affermare, di conseguenza, che tale discrezionalità può essere esercitata solo se l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi che consentono di formare compiutamente una volontà.
Deve poi essere ulteriormente rilevato come tale valutazione sia di stretta spettanza della stazione appaltante, per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione.
La concorrente che adotti tale comportamento viola palesemente, ad avviso del Collegio, il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.”
Ciò premesso la valutazione dell’Autorità di gara è scevra da vizi di manifesta illogicità o irrazionalità, per cui si sottrae al sindacato del giudice. Nessun contraddittorio doveva poi essere instaurato su circostanze che la ricorrente non ha mai volontariamente palesato.
Da tutte le considerazioni che precedono si evince quindi l’infondatezza del gravame proposto da S. con i motivi aggiunti nei confronti della propria esclusione.
Ne deriva pertanto la sua carenza di interesse a contestare le ammissioni delle altre concorrenti alla gara da cui essa è stata legittimamente esclusa, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione al riguardo proposta.
Per quanto sopra il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile
I motivi aggiunti vanno in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili e tali sono anche i ricorsi incidentali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in parte e in parte lo dichiara inammissibile e improcedibile nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese e competenze di giudizio alle parti costituite liquidandole in € 3000,00 a favore di ciascuna di esse oltre a oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario
Michele Pizzi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Oria Settesoldi | ||
IL SEGRETARIO
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