CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17344 depositata il 25 agosto 2016
IRAP – COMPENSI PER LA SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA PER FERIE E MALATTIA DEL MEDICO CONVENZIONATO SSN – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – STUDIO DI MEDICINA GENERALE – CONVENZIONATO SSN
IN FATTO
V.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 119/29/2013, depositata in data 21/08/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso
dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolte, il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella fattispecie, la contribuente non poteva essere ritenuta un “professionista mimale”, essendo “titolare di uno studio medico specialistico” e considerati i cospicui compensi professionali conseguiti, l’impiego di “diversi Geni strumentali”, le spese relative all’immobile impiegato per l’attività e quelle versate per “i lavoratori dipendenti ed altri terzi collaboratori”. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in carnera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3 dlgs. 446/1997, avendo la CTR ritenuto assoggettabile ad IRAP il reddito del medico generico convenzionato, laddove il possesso di attrezzature particolari nella specie, “mobili dello studio, autovettura `’ossa Mirra del 1993, 1elef no cellulare, computer e stampante”) o la presenza di un dipendente (che svolge semplice “attività di apri porta e parete dello studio”) noti accrescono in alcun modo la capacità produttiva del professionista.
2. La censura è fondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. ti. 94,51/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del dlgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorse quando il contribuente, ci) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il Minimo indispensabile per 1’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, opporre si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per 1’esercizio dell’attività in assenza organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cari soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass.547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per 1’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla /nera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fitti dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile dell’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad astenere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale cl o dalla professionalità del lavoratore autonomo’.
Quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che (ave si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.
Nella specie, la CTR, oltre ad evidenziare clementi del tutto ininfluenti (quali l’entità dei ricavi percepiti dal professionista o la disponibilità di uno studio attrezzato o le spese sostenute per il mantenimento dell’immobile ove è ubicato lo studio), genericamente afferma che risultano “beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile”, spese per lavoro dipendente (senza precisare se si sia o meno in presenza, come dedotto dalla ricorrente, di una sola dipendente, con mansioni, esecutive, di addetta al ricevimento dei pazienti ed alle Pulizie) e per compensi a terzi.
La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatata, con rinvio alla C.’I’.R, della Sicilia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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