MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 11 dicembre 2017

Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

Art. 1

1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 2,20;

b) fino a 12 chilometri € 4,00;

c) fino a 18 chilometri € 5,53;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 1,17.

2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,57;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,47;

c) oltre i 20 chilometri € 2,20.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.