AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 18 dicembre 2017
Procedura semplificata Transito . Utilizzo del documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito
L’articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD) indica il 1° maggio 2018 quale data di avvio dell’uso del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del medesimo RTD (NOTA 1).
In considerazione di quanto sopra, le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone, con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle Decisioni doganali (CDS), all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione .
Inoltre, in attesa della traduzione in italiano, si ritiene utile pubblicare l’allegata nuova versione (in lingua inglese) della Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale del Transito, che fornisce istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico.
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Note:
(1) Il quadro normativo di riferimento di tale nuova procedura semplificata è costituito dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU integrato dagli articoli 199 e 200 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che fissano le condizioni per la concessione della relativa autorizzazione e dagli 319 e 320 del Regolamento esecutivo (UE) 2015/2447 che specificano la procedura relativa alla gestione della semplificazione in parola.
Allegato (1)
(Omissis)