CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30613
Emergenza rifiuti della Regione Campania – Selezione finalizzata all’assunzione nei ruoli regionali – Diritto all’inclusione – Risarcimento danni per perdita di chance
Considerato
Che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 26/5/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 23529/2006 stabiliva che G.V. e altri, tutti soci della Cooperativa S.M.S. operante nel servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avevano diritto a essere inclusi nella graduatoria unica regionale di cui alle Ordinanze n. 1/2000 e n.n. 14 e 22/2001 del Commissario Straordinario per l’Emergenza rifiuti della Regione Campania (poi Unità Stralcio ex d.l. n. 195/2009) per essere avviati alla selezione finalizzata all’assunzione nei ruoli regionali, ai sensi dell’art. 16 della I. n. 56/1987 e che l’amministrazione regionale avrebbe dovuto procedere a detto inserimento adottando i provvedimenti di competenza.
Che la stessa Corte d’Appello, in ciò discostandosi dalla decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance, dequalificazione e mancato guadagno, sul presupposto che questa fosse carente di allegazioni probatorie specifiche, avendo i ricorrenti dedotto quale prova del presunto danno, la circostanza che altri fossero stati assunti al loro posto.
Che avverso tale decisione interpongono ricorso per Cassazione G.V. e altri con un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso l’Unità Stralcio (ex Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza rifiuti della Regione Campania) che propone altresì ricorso incidentale al quale i ricorrenti resistono con controricorso.
Ritenuto
Che nell’unica censura i ricorrenti deducono violazione di legge e/o falsa applicazione dei principi in materia di valutazione e determinazione del danno da perdita di chance (art. 1223 cod. civ.); della lex specialis della procedura selettiva e delle presupposte Ordinanze Commissariali per l’emergenza rifiuti; dell’art. 16 I. n. 56/1987; dei principi in materia di prove in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. nn.3 e 5; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; travisamento della fattispecie in conseguenza di uno scarso approfondimento istruttorio.
Che secondo i ricorrenti il danno subito per l’omessa inclusione nella graduatoria che ha determinato la mancata assunzione sarebbe risultato evidente se solo la Corte territoriale avesse considerato gli esiti della graduatoria regionale prima e dopo l’ordinanza cautelare del Tar che aveva riammesso i ricorrenti.
Che la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, rigettata dalla Corte territoriale, fonda, di contro, sull’evidenza per cui, se il Giudice non avesse ignorato quella graduatoria, poi venuta meno per il difetto di giurisdizione dichiarato dallo stesso TAR, i ricorrenti si sarebbero trovati in posizione utile per essere assunti.
Che la censura non merita accoglimento.
Che la Corte territoriale ha accertato la corretta presentazione della domanda di partecipazione dei ricorrenti agli SCICA (oggi Centri per l’Impiego) territorialmente competenti per la partecipazione alla selezione di cui alle Ordinanze Commissariali, ed ha altresì accertato l’omessa comunicazione da parte dei predetti Uffici dei nominativi di tutti gli iscritti, condizione per la corretta inclusione dei ricorrenti nella graduatoria.
Che tuttavia la Corte ha altresì rilevato che l’amministrazione convenuta non avesse sollevato alcuna censura in merito.
Che la stessa sentenza gravata ha ordinato all’amministrazione convenuta di assumere i provvedimenti conseguenti, includendo definitivamente i ricorrenti nella graduatoria unica regionale dei disoccupati soci di cooperative, negando al contempo che l’inserimento in graduatoria potesse costituire, di per sé, titolo per il riconoscimento del diritto all’assunzione.
Che, quanto al diniego di accoglimento della domanda risarcitoria, la censura di parte ricorrente, nei confronti della ratio decidendi concernente la mancata allegazione della prova del danno subito, è priva di pregio.
Che essa si limita all’affermazione apodittica secondo cui il danno sarebbe dovuto, in ragione del fatto che, qualora correttamente inseriti in graduatoria nel novero dei posti disponibili indicati dalle Ordinanze Commissariali, i ricorrenti sarebbero stati assunti e che dalla loro mancata inclusione, è conseguita, invece, l’assunzione di altri e diversi soggetti.
Che l’Unità Stralcio (Ex Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza rifiuti in Campania) fonda il ricorso incidentale su un’unica censura, con cui deduce contraddittorietà della motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Che la Corte territoriale non avrebbe dato atto del possesso dei requisiti previsti dalle Ordinanze Commissariali in capo ai soci della cooperativa a beneficio della Sezione Circoscrizionale per l’impiego (SCICA oggi Centro per l’Impiego), affermando solo in astratto la sussistenza degli stessi in capo ai richiedenti, senza che una previa istruttoria in merito avesse accertato il loro effettivo possesso.
Che il ricorso incidentale è inammissibile.
Che, sebbene il ricorso incidentale menziona alcuni dei requisiti individuati nelle predette Ordinanze Commissariali: l’essere la cooperativa costituita da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 1/1999; l’essere, i richiedenti, soci, della cooperativa ammessa, da almeno due anni; l’aver presentato nei termini la domanda di partecipazione al bando del 20/09/1999; l’aver documentato il possesso dei requisiti alla SCICA di appartenenza entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, la censura non è, tuttavia, autosufficiente, perché il ricorrente incidentale, non produce le Ordinanze Commissariali, né indica la sede processuale in cui le stesse sono state prodotte (Cass. Sez. Un. n. 7161/2010).
Che in ogni caso la censura postula un accertamento di fatto da parte di questa Corte, così mirando a un riesame del merito precluso in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Che essendo la censura di cui al ricorso principale, infondata, e quella di cui all’incidentale inammissibile, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, sono rigettati per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate.
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