CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21208 depositata il 21 ottobre 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI – ACCERTAMENTO ISPETTIVO – TEMPESTIVA OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE – TERMINE PERENTORIO

Fatto

Con sentenza depositata il 13.7.2009, la Corte d’appello di Salerno confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da S.A. avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di somme per contributi evasi in danno di taluni lavoratori.

La Corte, in particolare, accertava che in epoca successiva alla notificazione del verbale, ancorché anteriormente alla proposizione del ricorso di primo grado, ad A. era stata notificata una cartella esattoriale avente ad oggetto le stesse somme che gli erano state richieste tramite il verbale e riteneva che, non avendo egli provveduto ad impugnare tempestivamente la cartella, ogni questione circa la debenza delle somme fosse venuta meno per essersi formato un titolo esecutivo.

Contro questa statuizione ricorre S.A., affidandosi a due motivi di censura.

L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato l’appello sulla scorta di una circostanza – vale a dire, la mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale recante l’ingiunzione al pagamento delle stesse somme portate dal verbale di accertamento – che non era stata dedotta dall’INPS in primo grado.

Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 7, I. n. 890/1982, per avere la Corte d’appello ritenuto che la notifica della cartella fosse stata validamente effettuata, nonostante che dalla relata non si evincesse alcun criterio di collegamento né rispetto al luogo in cui la notifica era stata effettuata né rispetto alla persona che aveva ricevuto l’atto.

Ciò posto, il primo motivo è infondato. Dovendo infatti ritenersi che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione al pagamento delle somme portate dal verbale di accertamento avrebbe fatto venir meno l’interesse a coltivare il presente giudizio, dal momento che l’eventuale fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione al verbale non avrebbe comunque inciso sull’irretrattabilità dell’obbligo di pagamento, stante la perentorietà del termine di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999 (cfr. Cass. n. 18145 del 2012), del tutto legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto di poter valutare la circostanza dedotta dall’INPS mercé la memoria di costituzione in appello, trattandosi di accertamento concernente la sussistenza dell’interesse ad agire, che – salvo il giudicato interno – può e deve essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. S.U. n. 12637 del 2008).

Circa il secondo motivo, va anzitutto ricordato che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua riqualificazione e alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. da ult. Cass. n. 4036 del 2014). E poiché, nella specie, pur essendo il motivo di ricorso intitolato alla violazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 7, I. n. 890/1982, la doglianza chiaramente espressa concerne il fatto che la Corte di merito abbia omesso qualunque accertamento e motivazione in ordine alla regolarità della notifica della cartella (cfr. ricorso per cassazione, pag. 22), irrilevante deve ritenersi l’omesso richiamo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Nel merito, il motivo, così come riqualificato, è fondato, non evincendosi dalla motivazione della sentenza impugnata alcuna giustificazione delle pur evidenti discrasie denunciate a pagg. 19-20 del ricorso tra il luogo della notificazione e la persona cui è stata effettuata la notifica, da un lato, e la residenza del ricorrente e le persone con lui conviventi, dall’altro.

Tali discrasie dovranno essere oggetto di esame in sede di rinvio, in modo da accertare se la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta regolarmente e se, di conseguenza, possa ritenersi esistente la situazione di carenza di interesse dedotta dall’INPS.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.