CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 dicembre 2017, n. 30694

Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato – Periodo di apprendistato – Durata – Mansioni svolte

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la C. s.r.l. impugnava la sentenza n. 882/11 emessa dal Tribunale di Sassari con cui venne respinto il primo ricorso presentato dalla dipendente D. (avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, e non di apprendistato, con la società, stante la previsione in contratto di un periodo di apprendistato – 36 mesi – più lungo rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, 24 mesi), ed accolto invece il secondo ricorso (proposto dalla lavoratrice per aver ritenuto il Tribunale domanda nuova quella formulata dalla D. dopo la costituzione della C., avendo verificato di essere stata assunta come commessa ed addetta invece alla cassa). Il Tribunale dichiarava dunque l’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente illegittimo il licenziamento intimato alla D. dalla società.

Resisteva la lavoratrice.

Con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, la Corte d’appello accoglieva il gravame e rigettava le domande tutte della D.. Riteneva in sintesi la corte territoriale che pur avendo errato il primo giudice a non esaminare la domanda formulata dalla lavoratrice anche sotto il diverso profilo denunciato alla prima udienza (poi oggetto del secondo ricorso), non di meno aveva correttamente disposto la riunione del secondo ricorso al primo, ma aveva erroneamente fondato la decisione sul presupposto della presunta differenza tra le mansioni di assunzione come (apprendista) commessa e quelle di cassiera a cui la D. venne adibita, differenza che invece era irrilevante in base al c.c.n.I. di categoria. Ha ritenuto inoltre avvenuta l’attività formativa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la D., affidato ad otto motivi.

Resiste la C. s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a sette motivi, cui resiste la D. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la D. denuncia un vizio di ultrapetizione.

Lamenta che la C. non aveva censurato la statuizione del Tribunale secondo cui l’adibizione a mansioni diverse comportava la nullità del contratto di apprendistato.

Il motivo è inammissibile non avendo la ricorrente adeguatamente specificato in quale sede, quando ed in quali termini la questione venne sollevata in fase di merito, né risulta prodotto l’atto di appello C., sicché deve evidenziarsi che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.), Cass.sez.un. 22.5.2012 n. 8077.

2. – Con il secondo motivo la D. denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 11, lett. d) della L. 19.1.55 n. 25, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Lamenta che l’adibizione dell’apprendista a mansioni diverse rispetto a quelle per cui è stato assunto comporta la trasformazione del contratto in ordinario rapporto di lavoro subordinato, invocando al riguardo Cass. n. 5773/12.

Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza invocata si riferisce a tutt’altra fattispecie (evasione contributiva), si osserva che, essendo stata devoluta al giudice d’appello la questione della diversità delle mansioni, ben poteva la sentenza impugnata, sulla base del c.c.n.l. in atti, verificare che tale diversità non sussisteva.

3. – Con il terzo e quarto motivo la D. denuncia la violazione del c.c.n.I. di categoria, oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito errò nel ritenere fungibili ed inquadrate nello stesso profilo professionale le mansioni di addetta alle vendite e quelle di cassiera.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili per non avere la D. prodotto il c.c.n.I., in contrasto con l’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. Il motivo mira comunque ad una diversa interpretazione del c.c.n.I., accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, senza neppure specificare quali sarebbero le regole di ermeneutica violate.

4. – Con il quinto motivo la lavoratrice denuncia una “ultrapetizione in punto di onere della prova” (circa la diversità di mansioni).

La critica si risolve in quella, già denunciata in precedenza, che sul punto della diversità di mansioni, affermato dal Tribunale, non vi sarebbe stato appello C., seguendo quindi le medesime sortii della prima censura.

5. – Con il sesto motivo la lavoratrice denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c. in materia di onere della prova nel giudizio di appello.

Lamenta di aver chiesto, in sede di appello, per l’eventualità di ammissione della prova articolata dall’appellante sull’avvenuta formazione professionale, l’ammissione delle prove (contrarie) articolate dalla lavoratrice in primo grado.

Il motivo è inammissibile non censurando la ratio decidendi della sentenza impugnata (secondo cui la lavoratrice non aveva reiterato, in sede di conclusioni in primo grado, le istanze istruttorie, da ritenersi pertanto rinunciate), rinviando peraltro alla propria memoria difensiva in appello che non risulta prodotta. Analoghi vizi di inammissibilità presenta l’ulteriore doglianza circa la valutazione delle prove in ordine all’avvenuta formazione, trattandosi di apprezzamenti di fatto rimessi alla prudente valutazione del giudice di merito.

6. – Con il settimo motivo la D. denuncia una motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito, a fronte dell’accertata rinuncia alla prova da parte della lavoratrice, aveva “ritenuto” di dare ingresso solo alla prova della società, ammettendo così un esercizio immotivatamente discrezionale dell’attività istruttoria.

Il motivo è infondato posto che dal termine ‘ritenuto’ non può evincersi alcuna arbitrarietà nel governo dell’istruttoria, ma solo la conseguenza dell’accertata rinuncia della lavoratrice alla prova da essa richiesta.

7. – Con l’ottavo motivo si denunciano “ulteriori profili di violazione dell’art. 437 c.p.c.”, lamentandosi che i capitoli di prova avversari potevano al massimo dimostrare non la formazione avvenuta ma solo che la lavoratrice era stata affiancata da un tutor, unitamente ad altri colleghi con maggiore anzianità ed esperienza.

Il motivo è inammissibile sia per non essere stato prodotto l’atto contenente i capitoli di prova in questione, sia per proporre diverse interpretazioni dei capitoli di prova, senza un reale supporto logico giuridico. La censura si risolve poi in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte della sentenza impugnata, che ha logicamente accertato che (anche) la formazione pratica fosse avvenuta attraverso il menzionato tutor, unitamente ai colleghi con maggiore anzianità ed esperienza.

8. – Il ricorso principale deve dunque rigettarsi.

9. – Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva.

Deve innanzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla D., in quanto se è pur vero che i 40 giorni per la sua notifica scadevano il 16.6.12, è pur vero che tale giorno era un sabato, con conseguente proroga al primo giorno non festivo ex art. 155 c.p.c., come novellato dalla L. n. 263\05 e quindi dalla L. n. 69\09, art. 58, comma 3 (che previde l’applicazione della novella ai procedimenti pendenti al marzo 2006, come quello in esame, iniziato nel 2005).

10. – Con il primo motivo la società si duole della ritenuta ammissibilità del secondo ricorso proposto dalla D. in primo grado, a fronte della ritenuta inammissibilità della nuova causa petendi.

Il motivo, sostanzialmente assorbito dal rigetto del ricorso principale, è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che nel rito del lavoro non è precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori (tale nella specie dovendosi ritenere il secondo ricorso della D., contenente, secondo il Tribunale, diversa causa petendi) nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi completo con l’indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale (Cass. n. 24339\10).

11. – Con il secondo motivo la società C. denuncia la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’orario di lavoro della D., oltre ad insufficiente motivazione sul punto.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che la C. aveva chiesto in appello l’integrale rigetto delle domande attoree (D.), ritenne erroneamente che sulla condanna al pagamento di € 20.000 per differenze retributive ed in particolare di straordinario, la società non aveva esplicitato le ragioni dell’erroneità di tale condanna, divenuta così definitiva.

Il motivo è infondato.

Ed invero, anche dando per pacifico che l’appellante C. aveva chiesto l’integrale rigetto delle domande della lavoratrice, non risultano, né sono state documentate, specifiche censure in ordine alla quantificazioni delle riconosciute differenze retributive e di straordinario, che la sentenza impugnata ha dunque mantenute ferme.

12. – Col terzo motivo la società si duole che la sentenza del Tribunale, a fronte della richiesta delle retribuzioni maturate dalla D. dalla costituzione in mora (21.1.04) all’emananda sentenza, condannò la società al risarcimento del danno corrispondente alle dette retribuzioni, sicché la sentenza impugnata aveva erroneamente confermato tale statuizione.

Il motivo è infondato in quanto, spettando a seguito del recesso per intervenuto spirare del termine (inerente il contratto di formazione) solo il risarcimento del danno, il primo giudice ha correttamente interpretato la domanda, riconoscendo alla D. il detto risarcimento, pur parametrato sulle retribuzione perse. Non si ravvisano pertanto errori di diritto compiuti sul punto dalla sentenza impugnata.

13. – il quarto motivo, esplicitamente subordinato all’accoglimento del ricorso principale della D., è assorbito.

14. – Il quinto motivo, con cui si lamenta che la corte di merito non diede seguito alla richiesta di esibizione della documentazione attestante i redditi della lavoratrice in seguito al licenziamento è inammissibile, posto che la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di prime cure quanto al diritto della lavoratrice alle retribuzioni dalla cessazione al ripristino del rapporto (pagg. 11 e 12 sentenza impugnata).

15. – Con il sesto motivo la società lamenta che la sentenza impugnata non aveva considerato che la lavoratrice aveva atteso oltre sei anni prima di proporre ricorso, confermando di aver di fatto rinunciato a sollevare ulteriori motivi di nullità del contratto, aggravando comunque la posizione debitoria della società.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte sub 14.

16. – Con il settimo motivo la società denuncia la mancata applicazione dell’art. 32 L. n. 183\10 in tema di conseguenze risarcitorie.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la corte di merito riformato “tutta la parte della sentenza impugnata che ha stabilito la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’obbligo di riassunzione e il diritto alla retribuzione non percepita dalla cessazione al ripristino del rapporto” (pagg. 11 e 12 sentenza impugnata).

17. – In conclusione debbono rigettarsi sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.