CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2018, n. 21
Preavviso di fermo amministrativo – Mancato pagamento di premi Inail e contributi Inps – Cartelle esattoriali non opposte – Intervenuta prescrizione quinquennale – Scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione – Non determina l’effetto della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Palermo, pronunciando sull’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 6.10.2011 da Riscossione Sicilia s.p.a. a M. S., a seguito del mancato pagamento di premi Inail e contributi Inps richiesti con cartelle esattoriali non opposte, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede dichiarava estinto il credito per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale;
2. per la cassazione della sentenza ricorre Riscossione Sicilia s.p.a., che contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2953 c.c.;
3. S. M. ha resistito con controricorso, mentre l’Inps e l’Inail sono rimasti intimati; il M. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.:
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
2. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto;
3. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del relatore, che il ricorso vada rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite;
5. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.