CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 122

Tributi – IRPEF – Agevolazioni – Rimborso ex art. 1, co. 665, L. n. 190 del 2014 – Soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.D. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 9 comma 17 I. n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto d’imposta;

che l’intimato ha resistito con controricorso; che il motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 150-26 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016) che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in euro 1.200, oltre spese forfettarie in misura del 15%.