CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31084
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di appello – Ultrapetizione – Decisione su domanda originaria non riproposta in appello – Illegittimità
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D. O. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, da un lato, l’avviso di accertamento sarebbe stato privo di motivazione né l’Ufficio avrebbe prospettato argomentazioni integrative e che, dall’altro, l’avvio della procedura, connessa all’omessa risposta all’invito, non avrebbe potuto escludere la motivazione sulla determinazione della plusvalenza;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 291 c.p.c. nonché 56 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe deciso su punti della domanda originaria, non oggetto di specifica riproposizione in appello, con particolare riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento, che la CTP non aveva trattato;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca la violazione degli artt. 42 DPR n. 600/1973, 7 I. n. 212/2000, 67 e 68 DPR n. 917/1986, giacché la CTR non avrebbe tenuto conto del dato pacifico, costituito dall’adempimento dell’obbligo motivazionale per relationem attraverso la determinazione del valore di acquisto iniziale nell’atto di accertamento nonché della plusvalenza, calcolata attraverso la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, mentre la decisione della CTP ha censurato l’atto di accertamento sotto un profilo quantitativo, concernente il valore attuale della vendita, per converso, la CTR ha svolto un’indagine di tipo qualitativo, pervenendo ad annullare il provvedimento amministrativo per assenza di motivazione dell’avviso, il che evidentemente esorbitava dai limiti del gravame;
che dunque è esatta l’affermazione della ricorrente, circa il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.