COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia – Sentenza n. 5036 depositata il 18 dicembre 2017

TARSU – Accertamento fiscale – Magazzino inutilizzabile -Insuscettibile di produrre rifiuti

Svolgimento del processo

La contribuente C.M.R. (la quale si difende in giudizio personalmente in quanto esercita la professione di Avvocato) impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento un avviso di accertamento (meglio distinto in atti) afferente TIA anno 2007 emesso dalla G. Ag 2 spa.

A sostegno del proprio ricorso eccepiva la illegittimità ed infondatezza del provvedimento impugnato, la inesistenza della pretesa tributaria, il difetto di motivazione dell’atto in contestazione, nonché II difetto di legittimazione passiva.

La Contribuente rilevata che l’immobile per il quale veniva preteso il tributo in questione risultava essere “insuscettibile di produrre rifiuti” trattandosi di un magazzino inutilizzabile.

Produceva in tal senso perizia tecnica asseverata da giuramento.

La G. Ag 2 spa si costituiva in giudizio, difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma di legittimità dell’atto in contestazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione IV, con sentenza n. 1597/4/14 del 28 febbraio 2014, accoglieva il ricorso della Contribuente ed annullava il provvedimento impugnato nella considerazione che “… l’insussistenza della pretesa impositiva può ravvisarsi allorché l’impossibilità di produrre rifiuti dipenda dalla natura stessa dell’area e del locale, ovvero dalla loro condizione di oggettiva inutilizzabilità e quindi di essere insuscettibile ad essere destinato a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La ricorrente ha ottemperato all’onere della prova su di essa incombente circa la dimostrazione dell’insussistenza della pretesa fiscale depositando perizia giurata. (cfr, sentenza di I grado).

La Società d’ambiuto G. Ag. 2 spa ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Commissione Tributaria Regionale chiedendone la riforma.

A sostegno del proprio gravame eccepisce: l’errata e falsa valutazione delle risultanze istruttorie in quanto “…la perizia giurata…non assolve in modo compiuto all’onere probatorio… alla perizia tecnica si può riconoscere solo valore indiziario al pari di ogni documento proveniente da terzo…l’immobile sebbene ubicato a piano terra, prescindendo dalla destinazione impressa dal possessore è in condizione di utilizzabilità, la perizia tecnica non afferma il contrario …” (pag. 4 atto di appello); che le ipotesi di esclusione sono espressamente indicate dall’art. 62 del d.lvo 507 del 1993; che la Contribuente “…avrebbe dovuto rendere edotto l’ente impositore di siffatto stato dei locali o quantomeno invitare la G. Ag2 spa ad effettuare i dovuti sopraluoghi… ” (pag 7 atto di appello).

Conclude per la riforma della sentenza di I grado gravata e per la conferma dell’atto originariamente impugnato e per la conferma di legittimità dell’impugnata pretesa.

La Contribuente appella si è costituita in giudizio versando in atti controdeduzioni con le quali ribadisce di avere ereditato l’immobile in questione; che nessuno dei componenti del proprio originario nucleo familiare avrebbe utilizzato nel periodo oggetto della pretesa l’immobile il quale risulterebbe anche sfornito di utenze; l’infondatezza del provvedimento impugnato che riporterebbe dati non rispondenti alla oggettività dei fatti; che il provvedimento sarebbe stato elaborato soltanto sulla scorta dei dati catastali; che non sarebbe stata fornita la prova de requisiti oggettivi e soggettivi che danno luogo all’applicabilità del tributo.

Conclude per la conferma della sentenza appellata.

La controversia veniva quindi sottoposta alesarne di questo Collegio nel corso dell’udienza del 20 novembre 2017.

Motivi della decisione

L’appello proposto da G. Ag2 non é fondato su argomentazioni di pregio processuale e pertanto va rigettato.

Merita conferma la sentenza di prime cure oggi sottoposta al vaglio critico di questo Giudice.

Con unico motivo di appello viene eccepita l’errata e falsa valutazione delle risultanze istruttorie in quanto i “Giudici di prime cure hanno ritenuto fondate le doglianze avverse secondo cui l’immobile si trovi in condizioni di inutilizzabilità”.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Sul punto osserva il Collegio che le ipotesi di esclusione dal pagamento del tributo in parola sono espressamente previste dall’art. 62 del d.lgs 507 del 1993.

La citata norma dispone che la Tarsu sia dovuta per l’occupazione o la detenzione di aree coperte o scoperte, indipendentemente dall’uso al quale sono adibite.

Il successivo comma indica i soli tre casi di non assoggettabilità a tassazione e precisamente; 1) le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura; 2) le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinate; 3) le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. fascicolo processuale di I grado) che la Contribuente, ha prodotto in giudizio relazione tecnica asseverata (a firma dell’ing. G.B.) dalla quale risulta che l’immobile si trova in condizioni di oggettiva inutilizzabilità.

L’attendibilità di tale circostanza di fatto non è stata scalfita da elementi di prova della Parte appellante (Parte attrice sostanziale sulla quale grava l’onere della prova della pretesa agitata), la quale avrebbe dovuto produrre (ma non l’ha fatto) elementi prova a sostegno della propria pretesa (es.: propria relazione tecnica, copia o estremi utenza energia elettrica o idrica riferita all’immobile in parola, contestazione formale delle dichiarazioni rese dal tecnico che ha elaborato la perizia, etc.) limitandosi meramente a ribadire, anche in questa sede, l’assoggettabilità dell’immobile al tributo.

Per le superiori argomentazioni l’appello è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante alle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), in favore della Parte appellata.