CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 123

Accertamento – Riscossione – Notificazione per mezzo posta – Sanzioni

Atteso che

– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello erariale proposto contro l’annullamento di un avviso di accertamento notificato a R.T. per l’anno d’imposta 1998.

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Il ricorso denuncia violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992, per aver il giudice d’appello ritenuto inidonea a certificare la tempestività del gravame la distinta postale di spedizione delle raccomandate.

Il ricorso è fondato: per la notifica postale dell’appello tributario ex artt. 20 e 53 d.lgs. 546/1992, la data di presentazione delle raccomandate risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall’Avvocatura generale dello Stato è da ritenersi certa, non potendo questa modalità di inoltro essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità del gravame, anche in ragione della nozione ristretta che deve assumersi per le inammissibilità processuali (Cass. 7312/2006 Rv. 590643; Cass. 14034/2009 Rv. 608392; Cass. 24568/2014 Rv. 633385).

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.