COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 04 dicembre 2017, n. 4779
Rimborso del 50% dell’imposta prevista per i lavoratori che hanno percepito l’incentivo per l’esodo – Termini di decadenza – Validità
Con ricorso depositato il 4.9.2009 C.G. nato in Avola il 10.9.1950, c.f.: (…), ha impugnato il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa, con cui è stata respinta la domanda di restituzione del 50% dell’imposta prevista per i lavoratori che hanno percepito l’incentivo per l’esodo.
Secondo il ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere la riduzione del 50% della imposta come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29.12.2008 n. 62/E, in presenza dell’ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16.1.2008.
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità del proprio operato.
Con sentenza emessa il 23.06.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso, compensando le spese del giudizio.
Avverso la detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, ha proposto appello, chiedendo il rigetto della domanda di rimborso in quanto presentata oltre i termini previsti dalla legge, e cioè 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata. Infatti, né l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea nè la circolare n. 62/E del 29.12.2008 fanno riferimento all’eventualità di una diversa decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dall’art. 38 del DPR n. 602/73.
All’udienza del 6 novembre 2017 la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso, la Commissione Regionale osserva che l’appello è infondato e va rigettato.
Infatti, come ritenuto dai giudici di primo grado, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè nel caso in esame dalla pubblicazione in data 12.4.2008 nella G.U. dell’Unione europea dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 16.1.2008, la quale ha affermato che “agli uomini va applicata la disciplina che era prevista per le donne” in materia di tassazione con l’aliquota ridotta al 50% a titolo di incentivo all’esodo da lavoro dipendente.
Sul punto la Corte di Giustizia ha affermato che nel caso di contrasto della legge nazionale con il diritto comunitario i termini di decadenza e/o prescrizione scattano dal momento in cui il contrasto viene dichiarato attraverso le pronunce della stessa Corte.
Peraltro, seguendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate le decisioni della Corte di Giustizia in molti casi rimarrebbero prive di effetto.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese, in quanto il C. in questo grado non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Nulla sulle spese.
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