CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2018, n. 305
Imposte dirette – IRPEF – Riscossione – Reddito da partecipazione – Vendita immobili
In fatto e in diritto
Rilevato che con ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che, confermando le sentenze rese dalla CTP di Torino, avevano annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società T.V.C. sas di V.D. e c. per la ripresa a tassazione di IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008;
Letto l’atto di costituzione della parte intimata e vista l’ordinanza interlocutoria n. 24798/2017 che ha disposto la trattazione alla medesima udienza del 29.11.2017 dei procedimenti relativi ai soci della società T.V.C. sas V.D., F.O. e V.G., relativi alle ripresa a tassazione per maggiori redditi da partecipazione nella medesima società, definiti in sede di appello con sentenza resa dalla medesima CTR e trattati dal medesimo collegio giudicante all’udienza dell’1.12.2015;
Ritenuto che il procedimento, trattato alla medesima udienza insieme a quelli sopra indicati, può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per avere affermato in maniera del tutto apodittica l’assenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della pretesa senza spiegare le ragioni che rendevano irrilevanti gli elementi indicati dall’Ufficio;
Considerato che col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 39 dPR n. 600/73 e 2729 c.c.;
Considerato che il primo motivo è infondato, avendo la CTR adeguatamente esposto le ragioni poste a base della decisione, in piena conformità all’esigenza di salvaguardia del c.d. minimo costituzionale al di atto del quale può soltanto ipotizzarsi una motivazione apparente – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 39 dPR n. 600/73 e dell’art. 2729 c.c., è infondato;
Considerato che, in realtà, la prospettata censura rivolta alla CTR si scontra con l’accertamento, compiuto dal giudice di merito, in ordine all’inidoneità degli elementi offerti dall’Ufficio a giustificare l’accertamento induttivo indirizzato nei confronti della parte contribuente, tenuto conto dell’incertezza dei valori utilizzati nella valutazione del valore dei beni immobili alienati e dunque del parametro utilizzato dall’ufficio per giustificare l’incongruità e antieconomicità dei prezzi praticati dalla società venditrice;
Considerato che ciò non implica alcuna delle violazioni di legge prospettate dall’Agenzia anche con riferimento alla regolarità della documentazione contabile della parte contribuente che la CTR ha richiamato non già per escludere la legittimità dell’emissione dell’accertamento induttivo, ma unicamente per rilevare che anche siffatto elemento, collegato all’incertezza derivante dal parametro utilizzato dall’Ufficio per la individuazione del prezzo di vendita degli immobili, inficiava l’accertamento in esame;
Considerato che, in definitiva, la CTR, mettendo in comparazione i contrapposti elementi probatori forniti dalle parti – e valorizzando le analitiche contestazioni mosse dalla parte contribuente alla determinazione del prezzo medio, alla irrilevanza dell’accertamento con adesione relativo ad una annualità, all’esistenza di compravendite effettuate in forza di rapporti personali con alcuni degli acquirenti, al richiamo dei valori OMI piuttosto che di altri indici utilizzati dall’ufficio – ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento con motivazione che si sottrae alle critiche prospettate dall’Agenzia;
Considerato che, sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in euro 1500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.