CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31115
Tributi – ICI – Immobile destinato ad albergo – Avviso di liquidazione ICI – Giudicato tributario formatosi sull’accertamento della rendita catastale tra precedente proprietario e amministrazione – Effetti preclusivi di censure di merito – Estraneità attuale prorprietario – Irrilevanza
Svolgimento del processo
1. La P. Hotel s.r.l. proponeva ricorso per l’annullamento degli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni 1998-1999-2000, emessi dall’Agenzia del Territorio – Dir. prov. di Lecce in ordine all’immobile destinato ad albergo sito nel comune di Salve, in località Marina di Pescoluse, con cui si liquidava l’imposta sulla base della rendita catastale proposta dalla ricorrente in occasione della richiesta di variazione catastale. La CTR ha dichiarato inammissibili gli atti di appello proposti dalla società contribuente avverso le sentenze n. 41/2007 e n. 42/2007 della CTP di Lecce, previa riunione dei giudizi, per effetto del giudicato formatosi nel separato giudizio relativo all’accertamento della rendita catastale applicabile all’immobile, definito con la sentenza della CTP di Lecce n. 314/4/2000, preclusivo della cognizione del merito delle censure relative alle modalità di stima del bene e del saggio di fruttuosità applicato.
Ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso il comune di Salve e l’Agenzia delle entrate.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 2, Cost. e 101, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Osserva la ricorrente che la CTR ha erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 314/4/2000 della CTP di Lecce, sul ricorso proposto da U.G., con cui veniva determinata la rendita catastale dell’immobile destinato ad albergo in lire 78.500.000, faccia stato anche nei confronti della P.H. s.r.I., acquirente dell’immobile “con atto per notar B. del 4 novembre 1998, rep. 59704”, soggetto rimasto estraneo al giudizio. Precisa di non aver alcun onere di impugnativa della citata sentenza, in quanto mai comunicata o notificata dalle parti e, comunque, relativa a tributi riferiti a periodi di imposta nei quali la stessa non era proprietaria dell’immobile.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la medesima questione sotto il profilo della violazione dell’art. 2909 cod. civ. e per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente evidenzia l’autonomia dei provvedimenti impositivi – e dei relativi giudizi – per l’ICI per gli anni 1998, 1999 e 2000 rispetto al giudicato tributario formatosi sull’accertamento della rendita catastale dell’immobile, peraltro in un giudizio instaurato tra soggetti diversi, e, in ogni caso, la mancata formazione del giudicato sulla richiesta riduzione dell’indice di fruttuosità del bene, su cui la CTP di Lecce non si è pronunciata.
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Con entrambi i motivi si censura l’affermazione di opponibilità del giudicato formatosi nel giudizio (presupposto) relativo all’accertamento della rendita catastale tra il precedente proprietario dell’immobile e l’amministrazione finanziaria, cui l’attuale ricorrente è rimasta estranea.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che “il giudicato posseduto dalla sentenza della C.T.P. leccese n. 414/4/2000 circa la rendita catastale applicabile all’immobile” ha effetti preclusivi della cognizione delle censure di merito, facendo “stato nei confronti delle parti e dei loro aventi causa”.
E’ questa la principale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La questione sostanziale attiene agli effetti della successione a titolo particolare, dal lato passivo, nel diritto controverso. Tale successione a titolo particolare, durante la pendenza del processo di cognizione, e regolata dall’art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se, come nel caso di specie, nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, potendo il successore a titolo particolare intervenire o essere chiamato in causa. In ogni caso la sentenza pronunciata contro le parti originarie “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” ed è, peraltro, impugnabile anche da quest’ultimo.
Nel caso in esame, dalla sintetica narrativa di fatto svolta nella sentenza gravata, si rileva che gli avvisi di accertamento ICI sono stati emessi dal Comune di Salve sulla base della rendita catastale attribuita all’immobile con la sentenza n. 314/4/2000 della CTP di Lecce, che ha acquisito autorità di giudicato. La P. Hotel s.r.I., acquirente dell’immobile in epoca successiva alla proposizione del ricorso (in data 4.11.2009), è avente causa della parte ricorrente in pendenza di lite e pur rimasta estranea al giudizio tributario avverso l’avviso di accertamento della rendita catastale — atto presupposto dell’avviso di liquidazione dell’ICI, in quanto determinativo della base imponibile — definito con la citata sentenza n. 414/4/2000 della C.T.P. di Lecce, in quanto non ha esercitato le facoltà di intervento né è stata chiamata in causa ex art. 111, comma 3, cod. proc. civ., né, ancora, ha impugnato la suddetta decisione ai sensi del successivo comma 4 tuttavia, è soggetto nei cui confronti la sentenza pronunciata tra le parti originarie spiega sempre i suoi effetti.
3. Deve, pertanto ritenersi corretta e da confermare la decisione della CTR. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
4. Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune di Salve, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e, per il comune di Salve, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2019, n. 10126 - In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11424 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022 - In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8497 depositata il 24 marzo 2023 - In tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 febbraio 2020, n. 2607 - In una causa concernente un avviso di rettifica di classamento per l'attribuzione di rendita catastale, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2852 depositata il 31 gennaio 2023 - La revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice tributario è ammissibile anche nel caso di contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395, numero 5, c.p.c.,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…