CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 556

Riscossione – Ires – Controllo formale della dichiarazione – Pretesa fiscale su elementi esposti nella dichiarazione integrativa tardivamente presentata – Contestazione del contribuente – Ammissibilità

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale, confermando la decisione di primo grado, è stata annullata la cartella notificata il 13 aprile 2011 alla M. srl per la ripresa a tassazione relativa ad IRES per l’anno 2007. Il giudice di appello, acclarato che non fosse in discussione che l’aumento dell’importo del reddito per l’anno 2007 indicato dalla società nella prima dichiarazione integrativa -presentata il 23.12.2008- (euro 81.972,00) fosse frutto di un errore materiale- poi emendato con l’ulteriore dichiarazione integrativa presentata il 6 maggio 2011 con l’indicazione del reddito di euro 37.016,00 originariamente dichiarato nella dichiarazione iniziale del 30.9.2009, riteneva corretto l’operato del contribuente che, in sede di impugnazione della cartella, aveva contestato la pretesa fiscale opponendo la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine dell’annualità successiva.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, poichè la CTR non avrebbe esaminato la contestazione, esposta nelle controdeduzioni presentate in primo grado, in ordine all’esistenza di un errore materiale nella dichiarazione integrativa presentata il 23.12.2008. La decisione risulterebbe, in ogni caso, priva di logicità non risultando il percorso logico seguito per giungere al rigetto dell’appello.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non risulta priva dei canoni minimi richiesti anche in forza della novella all’art. 360 c.1 n.5 c.p.c.- Cass. S.U. n. 8053/2014- avendo esposto le ragioni che giustificavano, a suo dire, la possibilità della società contribuente di contestare, in giudizio, la pretesa fiscale nascente da un controllo formale della dichiarazione indicando elementi esposti nella dichiarazione integrativa tardivamente presentata. Nè può ritenersi che la CTR abbia omesso di esaminare un tema d’indagine alla stessa posto dalla suddetta in appello.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 36 bis dPR n. 600/73 e 54 bis dPR n. 633/72, nonchè dell’art. 2697 c.c.Il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che era onere della parte contribuente dimostrare l’effettiva eccessività del recupero fiscale.

La censura è fondata.

Ed invero, il giudice di appello, una volta constatato che il dato- relativo ai redditi per l’anno 2007- inserito nella prima dichiarazione integrativa, depositata nel dicembre 2008, era frutto di un errore, si è limitato a considerare l’importo del reddito indicato nella dichiarazione dei redditi iniziale, modificato nella dichiarazione del 23.12.2008 e riportato nella ulteriore dichiarazione integrativa presentata il 6 maggio 2011, successivamente alla notifica della cartella ricevuta il 13 aprile 2011.

Il giudice di merito ha quindi ritenuto possibile emendare la dichiarazione integrativa in relazione alla ulteriore dichiarazione presentata il 6 maggio 2011 senza tuttavia in alcun modo esaminare gli elementi che avrebbero dovuto giustificare la correttezza dei dati contemplati nell’ultima dichiarazione integrativa.

Così facendo il giudice di appello ha violato il principio, pure affermato da questa Corte, che incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale esposta in cartella, in tal modo valorizzando il contenuto di una seconda dichiarazione integrativa emessa in un momento successivo alla notifica della cartella oggetto del presente giudizio.

Così facendo la CTR ha per un verso omesso di considerare che ammettere l’emissione di una dichiarazione integrativa successiva ad un atto fiscale recuperatorio di una pretesa — qui azionata mediante la notifica di una cartella- avrebbe evidente capacità elusiva (Cass. n. 15798/2015, Cass. n. 23745/2015, Cass. n. 15015/2017), per di più tralasciando di considerare che rimane a carico del contribuente che impugni la cartella, l’onere di dimostrare processualmente gli elementi riduttivi della maggiore pretesa azionata (Cass. S.U. n. 13378/2016)- nel caso di specie l’effettiva consistenza del reddito relativo all’anno 2007-.

A tali principi non si è quindi attenuto il giudice di appello, invece limitandosi a prendere atto del contenuto della seconda dichiarazione integrativa senza in alcun modo verificare la fondatezza di quanto esposto dal contribuente sulla base degli elementi dal medesimo dedotti.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione della spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.