INPS – Circolare 17 gennaio 2018, n. 5
Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra il nuovo schema di convenzione tra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il nuovo testo è stato approvato con Determinazione presidenziale n. 180/2015 e modificato con successiva Determinazione presidenziale n. 143/2016.
- Premessa
- Modalità di riscossione
- Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
- Decorrenza e validità della revoca
- Misura del contributo sindacale
- Rapporti finanziari e spese
- Clausola di salvaguardia
- Banca dati
- Durata della convenzione
- Adempimenti operativi. premessa
10.1 Presentazione deleghe
10.2 Revoche delle deleghe
Premessa
Con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo testo di convenzione fra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (All. n.1). Con Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016 è stato modificato l’articolo 6 del vigente schema convenzionale, relativamente alle modalità di versamento delle quote associative (All. n. 2).
Il nuovo testo convenzionale è stato predisposto in considerazione della opportunità di uniformare e standardizzare le procedure operative, adeguando le inerenti clausole convenzionali all’evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall’Istituto.
Di seguito, s’illustrano le principali novità del nuovo testo di convenzione, con particolare riguardo agli aspetti che coinvolgono direttamente l’attività istituzionale.
Si precisa che con la richiesta di adesione al nuovo schema di convenzione da parte delle Organizzazioni già convenzionate con l’Istituto (All. n. 3), tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.
- Modalità di riscossione
Con la convenzione l’Istituto s’impegna ad espletare, in nome e per conto delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico agli artigiani e commercianti aderenti alle singole associazioni firmatarie.
Ai sensi dell’articolo 2 dello schema di convenzione, la riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori in misura fissa, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.
A tal fine sull’avviso di pagamento dei contributi dovuti sul reddito minimale, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, alla sezione “Posizione Assicurativa” – “Dati del modello F24” e alla sezione “comunicazione bidirezionale” – “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo.
Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
- Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, a decorrere dal 30 settembre dell’anno precedente fino al 12 febbraio dell’anno stesso, ogni singola associazione dovrà utilizzare la procedura telematica ” gestione deleghe integrate” per la trasmissione dei dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione.
La Direzione Generale renderà disponibili alle Strutture territoriali dell’Istituto, in base alla competenza per territorio, il contenuto dei flussi telematici sopra indicati, affinché le stesse provvedano alla convalida dei nuovi associati.
Parimenti, la Struttura locale di ciascuna Associazione dovrà consegnare in relazione ai nuovi associati, individuati secondo le modalità sopra richiamate, l’originale delle deleghe alla riscossione delle quote associative, con allegata copia del documento d’identità dell’associato, secondo il testo definito e trasmesso in allegato (All. n. 4), entro le seguenti date di scadenza:
dal 30 settembre al 15 ottobre
dal 15 novembre al 30 novembre
dal 18 gennaio al 28 gennaio
dal 12 febbraio al 19 febbraio
Entro i dieci giorni successivi alle scadenze di consegna sopra individuate, la Struttura territoriale Inps, in ragione della rispettiva competenza territoriale, provvederà a convalidare, previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, le proposte di delega comunicate tramite l’apposita procedura telematica.
Le deleghe presentate successivamente alla scadenza del 19 febbraio produrranno effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.
L’INPS è esente da ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
- Decorrenza e validità della revoca
La revoca della delega per la riscossione della quota associativa, in considerazione del fatto che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione, deve essere inoltrata dall’associato direttamente all’Associazione competente.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all’acquisizione in procedura della revoca stessa e ne darà contestuale comunicazione all’Associazione interessata con le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.2.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo), fatta salva l’ipotesi in cui prima di tale tariffazione pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di annullamento della revoca precedentemente presentata.
- Misura del contributo sindacale
L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica.
Qualora l’Associazione non provveda a comunicare l’importo delle quote associative per tutte le strutture INPS nelle quali è operativa, il contributo associativo verrà determinato automaticamente applicando:
– per un’Agenzia complessa, l’importo della quota associativa indicata per la competente Direzione provinciale;
– per una Direzione provinciale, l’importo della “Quota Nazionale Integrativa” che le Associazioni dovranno comunicare obbligatoriamente tramite procedura informatica.
- Rapporti finanziari e spese
Le modalità di versamento delle quote associative ed i costi sono regolati dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e gli Organismi nazionali delle Organizzazioni stipulanti.
In particolare, l’articolo 6 dello schema di convenzione, così come modificato dalla Determinazione presidenziale n. 143/2016, prevede che l’Istituto corrisponda all’associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovute all’Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.
- Clausola di salvaguardia
L’articolo 8 dello schema di convenzione dispone che le Associazioni stipulanti esonerano l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.
L’istituto, inoltre, s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti alla contestazione sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Infine, l’Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.
- Banca dati
Nell’ambito della “Procedura Integrata deleghe”, è stata predisposta un’apposita banca dati attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in convenzione.
- Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo triennale in caso di specifica richiesta dell’Associazione e previa verifica dei requisiti necessari alla stipula.
E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
- Adempimenti operativi. premessa
In merito agli adempimenti che devono essere espletati dalle Strutture territoriali dell’Istituto, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo testo convenzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche delle Associazioni convenzionate sono intrattenuti dall’Area Anagrafica e flussi delle Direzioni Provinciali, alla quale i Rappresentanti delle Associazioni dovranno fare riferimento.
A tal fine è previsto che i nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Associazione locale e dei suoi delegati siano depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell’Associazione, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.
Per consentire agli operatori delle Strutture territoriali INPS un’immediata identificazione dei referenti sindacali autorizzati alla consegna delle deleghe, è stata predisposta un’applicazione che consente alle Associazioni nazionali di inserire nella sezione “Anagrafica delegati” della procedura “Gestione deleghe integrate” i dati identificativi degli operatori abilitati, in sostituzione dell’accredito in sede degli operatori stessi.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.
10.1 Presentazione deleghe
Per la consegna delle deleghe alla riscossione delle quote associative i rappresentanti delle Associazioni o i loro delegati, accreditati ufficialmente dalle Associazioni con le modalità sopra indicate, potranno avere accesso presso le Strutture periferiche dell’Istituto. Le deleghe dovranno essere presentate con un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita, previa attenta verifica della corrispondenza delle deleghe indicate nell’elenco con le copie cartacee consegnate, dalla Struttura territoriale INPS all’Associazione con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente a copia delle deleghe, farà fede in caso di contestazione dell’avvenuta consegna.
Le deleghe cartacee in originale con allegata copia di un valido documento d’identità dell’associato, potranno essere convalidate previa verifica dei seguenti requisiti formali del documento cartaceo:
indicazione dell’Associazione convenzionata con l’Istituto;
firma dell’associato;
data di rilascio della delega. Non devono essere considerate valide le deleghe rilasciate con una data anteriore di due anni rispetto alla presentazione delle stesse. La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti a partire dall’anno successivo, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione vigente.
Per la sola tariffazione anno 2018, previa verifica dei requisiti sopra indicati, potranno essere convalidate le deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dall’associato con la sottoscrizione di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni secondo i precedenti formati.
Nel caso in cui pervengano all’Istituto, da parte di uno stesso soggetto, due o più deleghe in favore di diverse Associazioni, l’operatore procederà – se presenti nei flussi telematici di ciascuna Associazione – alla convalida di tutte le deleghe. La verifica finale, effettuata dalla procedura centralizzata – secondo criteri univoci e definiti a garanzia dell’ uniformità di gestione – procederà, in assenza di una revoca, all’eliminazione delle deleghe convalidate.
Gli operatori devono, pertanto, effettuare esclusivamente un mero controllo dei requisiti formali del singolo documento cartaceo. Ai fini della validazione non è richiesta nessuna verifica dei dati presenti nelle banche dati dell’Istituto o di eventuali revoche collegate;
quest’ultime saranno gestite separatamente, con le modalità riportate nel paragrafo che segue.
Le Strutture territoriali devono acquisire con sollecitudine tutte le deleghe ricevute dalle Associazioni al fine di non incorrere in eventuali contenziosi relativi a deleghe non validate.
Le deleghe, a qualsiasi titolo non convalidate, devono essere restituite alle Associazioni che ne facciano richiesta.
10.2 Revoche delle deleghe
L’associato che intende revocare la delega per la riscossione della quota associativa dovrà darne comunicazione direttamente all’Associazione revocata, che provvederà alla cancellazione del nominativo negli elenchi che saranno inviati telematicamente all’Istituto.
Nel caso in cui l’associato comunichi all’Istituto direttamente o tramite un proprio delegato debitamente autorizzato (con apposita delega con allegati copia dei documenti d’identità del revocante e del delegato) la propria volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa ed all’invio della comunicazione di revoca all’Associazione revocata tramite la casella di posta istituzionale: revoca.contributiassociativiartcom@inps.it.
Infine, per l’acquisizione delle revoche delle deleghe per la riscossione della quota associativa inoltrate dagli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata, le revoche devono pervenire con allegata copia di un valido documento d’identità del revocante.
Alla revoca di una delega alla riscossione delle quote associative, potrà seguire una revoca della stessa, che annullerà quindi la precedente e l’eventuale nuova delega. La nuova delega ad altra Associazione non sarà pertanto valorizzata in fase di elaborazione finale centralizzata. Con la chiusura della procedura di acquisizione e avvio della tariffazione, tutte le informazioni presenti verranno elaborate ai fini del calcolo delle quote associative.
Allegato 1
Determinazione del 22 dicembre 2015, n. 180
Schema di convenzione fra l’Inps e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Determina
– di approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce pare integrante della presente determinazione, tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le Associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
– di trasmettere la presente determinazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973 n. 311, per l’approvazione
CONVENZIONE
Articolo 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione/Associazione_____________ affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa aderenti sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine, l’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali conterrà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione beneficiaria della stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24,
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Articolo 3
Determinazione della quota del contributo associativo
L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all’articolo 1 della presente convenzione è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica.
Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell’anno
Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all’Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.
In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell’anno precedente. Entro il 31 gennaio l’INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell’Associazione un prospetto riepilogativo dell’elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.
Articolo 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’identificazione degli associati, di cui all’articolo 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.
La delega sottoscritta dall’associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell’Associazione, con firma del responsabile e con timbro dell’Associazione medesima.
I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Associazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell’Associazione, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, l’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS – tramite procedura informatica – che ne rilascerà ricevuta, i flussi contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
invierà all’INPS – tramite procedura informatica – i flussi di delega
I flussi telematici dovranno contenere l’identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell’Impresa, nonché:
– cognome e nome dell’associato;
– data di nascita;
– codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
– indirizzo e CAP, sede dell’Impresa dell’associato;
– ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell’INPS comunicherà all’Associazione i risultati dell’operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati. L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta), le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell’anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS – Direzione Generale – provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell’Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe del singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Articolo 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS – Direzione Generale – entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alle Associazioni l’ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall’Istituto gli importi a debito.
Contestualmente, l’INPS fornirà all’Associazione, su supporto telematico, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:
– l’ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
– l’ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
– ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni. Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.
Articolo 7
Costi
L’Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno _______ con Determinazione presidenziale n. ______ in data ______-
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
1)_______________ €___________
2)_______________ €____________
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, alla ricezione della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 8
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 10
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall’acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.
L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prime della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l’invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’invio.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 11
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 12
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 13
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle Parti e sottoscritto.
Allegato 2
Determinazione del 10 novembre 2016, n. 143
Determinazione presidenziale n. 180/2015 recante lo schema di convenzione tra INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 – modifica art. 6 “modalità di riversamento delle quote associative”.
Determina
- di modificare l’articolo 6 del vigente schema convenzionale approvato con la determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015:
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS – Direzione Generale – entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alle Associazioni l’ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall’Istituto gli importi a debito.
Allegato 3
1 | A.C.A.I. | Associazione Cristiana Artigiani Italiani |
2 | AILP | Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati |
3 | ALPAI | Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani |
4 | AMPI | Associazione Mediterranea Piccole Imprese |
5 | ANSAP | Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive |
6 | ASNALI | Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori |
7 | C.E.S.A.C. | Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio |
8 | C.I.D.E.C. | Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti |
9 | C.I.L.A. | Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani |
10 | C.L.A.A.I. | Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane |
11 | C.N.A. | Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane |
12 | CAPIMED | Confederazione Nazionale Autonoma Artigiani Piccoli e Medi Imprenditori |
13 | CASARTIGIANI | Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani |
14 | CEPI-UCI | Confederazione Europea delle Piccole Imprese – Unione Coltivatori Italiani |
15 | CICAS | Confederazione Commercianti Artigiani Turismo e Servizi |
16 | CONAPI | Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori |
17 | CONF.SCI | SISTEMA IMPRESA Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi , delle Professioni e delle P.M.I |
18 | CONFALP | Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati |
19 | CONFARTIGIANATO | Confartigianato Imprese |
20 | CONFCOMMERCIO | Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo |
21 | CONFESERCENTI | Confesercenti |
22 | CONFEURO | Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo |
23 | CONFIMPRENDITORI | Confederazione Italiana Autonoma dei Piccoli Imprenditori del Commercio, Artigianato, Turismo; Trasporto, Edilizia, Attività del Terziario, Liberi Professionisti, Piccole e Medie Imprese |
24 | CONFIMPRESE ITALIA | ConfimpreseItalia – Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi |
25 | CONFUNISCO | Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi |
26 | ES.A.AR.CO | Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio |
27 | FAPI | FAPI |
28 | FASPI | Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo e P.M.I. |
29 | FEDEARCOM | Federazione autonoma rappresentanti, commercianti operatori del turismo , artigiani e P.M.I. |
30 | FEDERAGENTI | Federazione autonoma degli agenti, subagenti ed intermediari commercio e servizi in attività e pensionati |
31 | FEDERAZIENDE | Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati |
32 | FEDIMPRESE | Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese |
33 | FENAILP | Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e liberi professionisti |
34 | FENAPI | Federazione nazionale autonoma Piccoli Imprenditori |
35 | FIACA | Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori |
36 | FISASCAT -CISL- | Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo |
37 | FLA | Federazione Lavoratori Autonomi |
38 | ILAUIL | ILA-UILTuCS – Imprese e Lavoratori Autonomi |
39 | SINAGI | Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia |
40 | U.A.I. | Unione Artigiani Italiani |
41 | U.N.S.I.C. | Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori |
42 | U.S.A.R.C.I. | Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani |
43 | UNCAI | Unione Nazionale dei Contoterzisti Agromeccanici e Industriali |
44 | UNIMA | Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazioni Agricola |
45 | UNIMPRESA | Unione Nazionale di Imprese |
Allegato 4
SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
il/la sottoscritto/a nome _______________________cognome ________________________
codice fiscale ________________________nato/a il (gg/mm/aaaa) ____________________
a ______________________ prov ____stato ______________________________________
residente in ____________________ prov ___________stato _________________________
indirizzo ___________________________________ cap_____________________________
telefono ._______________-_ cell. _____________________ email _____________________
in qualità di (artigiano/commerciante/altro) __________________________________________
sede attività _________________________________ n _________ cap ________ prov______
partita iva ____________________________________________________________________
DICHIARA
avvalendosi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di conoscere ed accettare lo Statuto dell’Associazione ________________________________________
– aderente a __________________________ – e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi tramite gli Istituti convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, INAIL).
Il sottoscritto è consapevole che l’impegno assunto ha validità annuale, che si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e che l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 settembre dell’anno in corso.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo n° 196/2003, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto:
- A) consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
- b) consente all’Associazione suindicata il trattamento dei propri dati ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli Istituti convenzionati (INPS, INAIL), per la riscossione dei contributi associativi.
Data________________ (Firma dell’Associato)______________________________
Timbro dell’Associazione Responsabile dell’Associazione
____________________ __________________________
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