AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 17 gennaio 2018, n. 5443
Modifiche alla Convenzione Transito Comune
Per opportuna informazione si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 8 del 12 Gennaio 2018, è stata pubblicata la Decisione n. 1/2017 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 5 dicembre 2017 che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (CTC).
Tale modifica si è resa indispensabile al fine di garantire il necessario allineamento normativo e procedurale tra il regime del transito comune e il nuovo regime del transito unionale stabilito dal Codice doganale dell’Unione e dai relativi atto delegato e atto di esecuzione, preservando in tal modo, in un quadro giuridico armonizzato, regolari ed efficienti scambi commerciali tra l’Unione e le parti contraenti della CTC.
In particolare, come evidenziato dalla scrivente con la nota prot. 143225/RU del 18 dicembre 2017 (vedi anche Comunicato del 18/12/2017) tra le principali novità introdotte dal Codice doganale dell’Unione (CDU), con specifico riferimento al regime del transito unionale, l’articolo 233, par. 4, lett. e) (NOTA 1) prevede la semplificazione dell’utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci, trasportate per via marittima o aerea, al regime del transito unionale.
Tale disposizione sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 2018.
Ciò posto, si evidenziano di seguito le principali modifiche apportate alla CTC, con particolare riferimento al predetto documento di trasporto elettronico, precisando che, nel contesto del regime doganale del transito comune, la procedura semplificata in questione è applicabile esclusivamente ai trasporti di merci effettuati per via aerea.
L’articolo 55 è modificato con l’aggiunta della lettera h), al fine di annoverare, tra le diverse tipologie di semplificazioni nel transito comune, il documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito.
L’articolo 57 è modificato con l’inserimento di un nuovo paragrafo 5 che elenca, dalla lettera a) alla lettera g), le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per poter usufruire della procedura semplificata in questione.
E’ inserito un nuovo articolo 111bis che prevede una consultazione preliminare all’autorizzazione ad utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo.
E’ inserito un nuovo articolo 111ter che stabilisce le formalità per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo.
Si pregano le Strutture territoriali in indirizzo di assicurare la più ampia diffusione della presente nota informativa.
—
Note:
(1) 1 Tale disposizione del CDU è integrata dagli articoli 199 e 200 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, che fissano le condizioni per la concessione della relativa autorizzazione, e dagli 319 e 320 del Regolamento esecutivo (UE) 2015/2447, che specificano la procedura relativa alla gestione della semplificazione in parola.
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