CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1394
Pensione di inabilità – Sussistenza del requisito reddituale – Impugnazione giudiziale della revoca – Decorrenza del termine breve d’impugnazione – Notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore, nel domicilio del medesimo
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 9 febbraio 2012, ha accolto l’appello, proposto da B.M. nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza di primo grado, e ha riconosciuto il diritto dell’assistita alla pensione di inabilità a decorrere dalla data dell’impugnazione giudiziale della revoca.
2. La Corte di merito, premesso il richiamo al principio di diritto enunciato da Cass.12 gennaio 2009, n. 392 (in ordine alla necessaria verifica della permanenza di tutti i requisiti “ex lege” per il ripristino della prestazione revocata), con motivazione oltremodo succinta ha svolto l’iter argomentativo, in ordine alla sussistenza, nella specie, del requisito reddituale, evocando il carattere ufficio della predetta verifica e il ricorso ai poteri officiosi prima del rilievo della tardività dell’eventuale produzione dell’assistita, facendo a ciò seguire l’affermazione del positivo riscontro della sussistenza del requisito reddituale al momento dell’impugnazione giudiziale della revoca, e giungendo a concludere nel senso della sussistenza del requisito sanitario per la condizione di totale inabilità, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in sede di gravame.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso, l’assistita, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, ulteriormente illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
4. Il ricorso all’esame del Collegio è ammissibile perché tempestivamente consegnato, all’agente notificante, in data 6 agosto 2012, non potendo ritenersi valida, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, la notificazione della sentenza di appello “all’INPS,in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso Avvocatura INPS, piazza Cavour 21, di Ancona” (così la relata di notifica della sentenza impugnata).
5. La parte ora intimata assume, agli effetti della validità della detta modalità, che l’INPS aveva eletto domicilio in appello, essendo quattro i difensori, “presso la propria Avvocatura”.
6. Invero la sentenza impugnata reca, nell’intestazione, per l’Istituto di previdenza appellato, il nominativo di quattro avvocati (I.P., F.F., S.M. e G.V.), omette qualsivoglia riferimento alla domiciliazione e la memoria di costituzione in sede di appello risulta sottoscritta soltanto dall’avvocato F.F., senza elencazione e indicazione nominativa, in calce all’atto, degli altri avvocati in delega.
7. Ebbene, la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, deve essere fatta, ai sensi degli artt.170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore effettivamente costituito nel giudizio e al correlato domicilio e l’indicazione nell’epigrafe della sentenza del procuratore costituito non è vincolante (cfr., fra le altre, Cass. 7 maggio 1998, n.4609).
8. Nel caso in cui, come nella specie, la costituzione in giudizio della parte sia avvenuta mediante un atto in cui il mandato alle liti con carattere disgiuntivo sia conferito a più difensori e l’atto sia sottoscritto da uno solo di questi, deve ritenersi costituito il solo difensore indicato in calce all’atto e che il medesimo atto abbia sottoscritto (cfr., sia pure con riferimento alla notificazione dell’impugnazione, Cass. 6 febbraio 2009, n.3020, in fattispecie in cui la costituzione in giudizio della parte era avvenuta con atto, corredato di mandato alle liti con carattere disgiuntivo a più difensori, recante l’indicazione nominativa dei difensori in calce dello stesso e sottoscritto solo da uno di essi).
9. Tanto premesso, questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alle controversie in cui l’INPS sia parte in causa, che, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 cod. proc. civ.), per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine breve (cfr. ex plurimis Cass. nn. 2477, 5636, 14054 del 2016; n. 18267/2015; n. 20412/2013; n. 7527/2010, n. 8714/2009, n. 5924/2006, n. 17790/2003, n. 2758/2002).
10. Del pari deve ritenersi inidonea la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto e, anziché del procuratore nominato in grado di appello, di altri Avvocati dell’Ente non costituiti nel giudizio di gravame, mancando l’indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente grado di giudizio, necessaria affinché la notifica potesse ritenersi eseguita “al procuratore costituito” a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c.
11. Come ribadito, da ultimo, da Cass. n. 14054/2016 cit., la probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa – soprattutto nel caso di organizzazioni complesse, quali sono le amministrazioni e gli enti pubblici (come l’I.N.P.S.) – ad assetti organizzativi degli uffici della parte, che possono essere ben diversi per dimensioni e prassi locali, con la conseguenza che, se si ritenesse valida la notifica alla parte nell’ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, occorrerebbe ipotizzare la facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non sia stata idonea ad assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario.
12. L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285, 170 cod. proc. civ., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (cfr. anche Cass. 7 maggio 2014, n. 9843).
13. Infine, stante la funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), le modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta.
14. Ne consegue che, non possedendo la notifica della sentenza di appello i requisiti di cui agli artt. artt. 285 e 170 cod. proc. civ. risulta tempestiva l’impugnazione proposta entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ex art. 327 cod. proc. civ.
15. Tanto premesso, con il primo motivo l’INPS, deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito del tutto omesso, nella sentenza impugnata, la concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione e le conclusioni delle parti, omissioni che non lasciano neanche comprendere il fatto concreto oggetto di controversia; con il secondo motivo, deducendo plurime violazioni di legge (art.12 L.n. 118/1971, art. 26 L.n.153/1969, d.m. 31.10.1992,n.553, art. 35,commi 8 e 9 del d.l. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2000 come modificato dall’art. 13 L. n. 122/2010, art. 2697 cod. civ., artt.116, 414, 421 e 437 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), la sentenza impugnata, che ha ritenuto indispensabili allegazione e prova del requisito reddituale anche in caso di revoca della pensione di inabilità civile, è criticata per avere erroneamente dato ingresso alla relativa documentazione, tardivamente prodotta in primo grado, esercitando impropriamente i poteri di cui all’art. 437 cod. proc. civ. nonostante la decadenza in cui era incorsa l’assistita.
16. Il primo motivo, con il quale l’INPS censura la sentenza perché priva di idonea motivazione, è fondato.
17. In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (v., fra le altre, Cass. nn. 920, 12864 del 2015).
18. La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., ex multis, Cass. 24940/2015 e i precedenti ivi richiamati).
19. Nella specie, la sentenza impugnata, per la estrema laconicità delle argomentazioni incentrate, contestualmente, sul carattere ufficioso della verifica e sul ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ., e ritenute prodromiche al rilievo della tardività dell’eventuale produzione della parte, svolge una motivazione meramente apodittica ed apparente quanto al positivo riscontro, nella specie, della sussistenza del requisito reddituale non risultando affatto argomentato e chiarito tale esito in riferimento alla pregressa fase del giudizio, alla posizione difensiva e condotta processuale della parte e, come tale, deve ritenersi nulla.
20. La delibazione nei termini esposti sul primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
21. Il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa dev’essere rinviata ad altra Corte d’appello, indicata in dispositivo, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del giudizio e, dunque, l’adozione di un atto valido.
22. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia.
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