CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1153

Imposte dirette – IRPEF – Acceramento – Compenso di lavoro autonomo – Ritenute

Rilevato in fatto

1. La C.S.E.A. ricorre, con quattro mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello da essa proposto, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza, ha contestato la mancata effettuazione delle ritenute Irpef sui compensi pagati nel 2000 al legale rappresentante, R.P..

L’accertamento muoveva dal rilievo che, come riscontrato dai verificatori, il P., amministratore delegato della I. S.r.l. e azionista di maggioranza della C.S.E.A., era stato designato proprio dalla I. a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di quest’ultima società, la quale lo aveva quindi nominato suo vicepresidente e amministratore delegato, deliberando gli emolumenti spettanti; questi però, in virtù di un accordo tra le due società, erano versati non al P. ma, in base a fatture con Iva e senza applicazione di ritenuta d’acconto, alla I..

Secondo la C.T.R. il versamento alla I., con le descritte modalità, non faceva venir meno la natura di compenso di lavoro autonomo, atteso che gli importi a tale titolo erogati risultavano nella piena disponibilità del predetto «in quanto venivano impiegati per la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dei familiari nonché soci della I. o ad essi riconducibili ed utilizzabili dall’amministratore ed ai soci per fini privati».

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 24 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 360, comma primo, nn. 5 e 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto sussistente il presupposto dell’applicazione delle richiamate disposizioni, vale a dire la disponibilità dei compensi da parte del P..

Rileva che, in base a specifici accordi tra le due società, il versamento dei compensi spettanti a quest’ultimo veniva erogato alla I. S.r.l. e che era questa — e non essa ricorrente — a riconoscere un compenso al predetto per l’attività svolta sia presso la medesima I. S.r.l., sia presso la C.S.E.A., con regolare contabilizzazione; che le ulteriori vicende in ordine all’utilizzo di tali somme da parte della I. S.r.l. costituiscono fatti puramente interni a quest’ultima, ai quali C.S.E.A. era del tutto estranea e che non erano da questa conoscibili né controllabili; che anche l’eventuale — ma mai dimostrata — natura di società di comodo della I. S.r.l. non avrebbe potuto avere alcun rilievo rispetto alla posizione di essa ricorrente, in quanto estranea e all’oscuro delle vicende interne all’altra società.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del num. 3 della medesima disposizione.

Sotto il primo profilo lamenta che contraddittoriamente i giudici d’appello hanno ritenuto dovuto il versamento della ritenuta d’acconto pur riconoscendo che non essa ricorrente, bensì la I. S.r.l., aveva versato i compensi al P., omettendo di spiegare la ragione per la quale CSEA debba rispondere di una condotta sostanzialmente riferibile ad altri.

Lamenta quindi che, così decidendo, la C.T.R. è incorsa anche in violazione del principio, valevole anche in materia tributaria ai sensi del richiamato art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997, di responsabilità personale e del correlato divieto di responsabilità per fatto altrui.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta poi omessa pronuncia sul motivo d’appello con il quale si rappresentava il contrasto tra la sentenza di primo grado e altra pronuncia resa dalla C.T.P. di Torino (n. 105/22/06), poi confermata anche in grado d’appello (C.T.R. Piemonte, sent. n. 48/30/08) che aveva deciso in modo diametralmente opposto la medesima questione, ancorché con riferimento ad altro anno d’imposta, prospettando sotto tale profilo anche vizio di motivazione per non avere la C.T.R. accennato neppure ad una argomentazione in ordine al rappresentato contrasto giurisprudenziale.

4. Con il quarto motivo la ricorrente infine denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla disposta compensazione delle spese processuali. Sostiene che, attesa la soccombenza, coerenza logica avrebbe imposto una consequenziale condanna di essa ricorrente alle spese del giudizio e che la diversa statuizione adottata sul punto dimostra che i giudici d’appello hanno avuto non poche perplessità nel confermare la sentenza di primo grado.

5. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono infondati con riferimento a tutti i profili dedotti (in parte sovrapponibili).

Non sussiste la violazione di legge dedotta con il primo motivo, avendo il giudice avallato l’atto impositivo sulla base di una ricostruzione della fattispecie in termini di interposizione fittizia che ha consentito ad essa di riconoscere negli importi erogati per le prestazioni rese dal Dott. P. nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, di fatto — al di là della imputazione formale dei versamenti all’altra società, quali compensi reversibili — redditi dello stesso, in quanto entrati nella sua piena e diretta disponibilità o di suoi familiari, per fini privati.

La censura contestualmente mossa rispetto a siffatto accertamento si appalesa altresì inammissibile, omettendo di evidenziare fatti controversi e decisivi che possono ritenersi non considerati dai giudici di merito.

Tale in particolare non può considerarsi la dedotta estraneità della contribuente a quelle che il contribuente afferma essere vicende interne in ordine all’utilizzo delle somme versate a I..

Occorre al riguardo rammentare che la denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla l. n. 134 del 2012) deve specificare il «fatto» controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per «fatto» non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457).

La ricorrente omette una siffatta indicazione, e per contro la motivazione della sentenza impugnata, ancorché succinta, postula la consapevolezza della diversa formale imputazione dei versamenti nonché della distinta soggettività degli enti coinvolti, ma nondimeno giunge a una ricostruzione sostanzialistica della vicenda e con essa alla individuazione della effettiva natura dei versamenti e alla identificazione del soggetto che ne costituisce effettivo percettore, attraverso una congrua e come tale insindacabile lettura degli elementi risultanti degli accertamenti compiuti dai verificatori.

La doglianza piuttosto investe l’esito globale del ragionamento decisorio, ciò che tradisce l’attesa di una rinnovazione decisoria estranea alla funzione istituzionale del giudice di legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 7 gennaio 2014, n. 91).

Ne discende, in tale prospettiva, l’insussistenza anche della dedotta violazione del principio di responsabilità personale in materia tributaria, consentendo l’operata ricostruzione di riconoscere nella contribuente una piena partecipazione all’operazione (resa innegabile dalla coincidenza tra organo rappresentativo della società erogatrice dei compensi e soggetto che ne risulta all’effettivo percettore).

6. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia vizio di omessa pronuncia, in quanto contraddetto dalla contestuale prospettazione, in relazione alla medesima questione, anche di vizio di motivazione (v. Cass. 01/06/2007, n. 12886).

Nel caso di specie, peraltro, come evidenziato anche in ricorso, la sentenza impugnata enumera espressamente tra gli argomenti difensivi riproposti in appello anche quello in questione, ma lo considera per l’appunto tale e di fatto ad esso non assegna nel ragionamento decisorio alcun peso, il che è scelta ove del caso sindacabile semmai sul piano della congruità della motivazione piuttosto che quale omessa pronuncia.

Ciò posto, è anche da escludere che nel caso possa in concreto ravvisarsi vizio di motivazione, non potendo certamente riconoscersi al mero contrasto con altri precedenti di merito rilievo di fatto decisivo, sia perché non risulta nemmeno dedotto che su di essi si sia formato il giudicato, sia perché, quand’anche ciò sia avvenuto, si tratterebbe di giudicati che non esplicano alcun vincolo nella presente sede, in quanto relativi a diversi periodi d’imposta e non incidenti su fatti che abbiano caratteristica di durata e che non siano variabili da periodo a periodo (v. Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916).

7. È infine palesemente inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse.

È appena il caso infatti di notare che la parte soccombente non ha alcun motivo di dolersi della compensazione delle spese anziché della sua stessa condanna alla loro rifusione in favore della controparte.

8. Il ricorso va in definitiva rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.