Corte di Cassazione sentenza n. 27420 depositata il 20 novembre 2017
RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONI – CONSEGNA A MANI PROPRIE
Nel processo tributario, la notifica della sentenza eseguita presso la sede dell’agente della riscossione è valida a far decorrere il termine breve d’impugnazione, anche se l’agente si era difeso con un professionista esterno e aveva eletto domicilio presso lo studio di costui. In quanto nel processo tributario per le notifiche degli atti tributari è sempre applicabile l’articolo 16 del Dlgs 546/92, che prevede una disciplina speciale che rende sempre consentita la «consegna a mani proprie», intendendosi come tali tutte le notifiche eseguite direttamente nei confronti della «parte», a mezzo posta o secondo le altre modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della S. s.r.l. di cartelle di pagamento, portanti iva, irap ed ires per l’anno di imposta 2007 ed irpef per l’anno di imposta 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, inammissibile perchè proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla parte.
Avverso la sentenza Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. propone ricorso per cassazione su unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge laddove i Giudici di secondo grado avevano ritenuto valida la notificazione della sentenza di primo grado direttamente alla parte anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione e peraltro a soggetto che non era il legale rappresentante della Società.
La censura è infondata.
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche lo stesso D.Lgs. n. 546, art. 16, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e – in tale ambito – detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario”. (Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003).
In particolare, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007) ha puntualizzato che l’espressione “mani proprie”, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, citato D.Lgs. (cfr. Sez.5, Sentenza n.16234 del 09/07/2010; ord. n.20570/2011; Sentenza n. 7059 del 26/03/2014; Cass. 18936 del 24/09/2015; Cass.n.3795/2016). Nè appare decisiva la circostanza per cui nella relata di notificazione non sarebbe indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto il plico presso la sede di Equitalia Nord s.p.a. alla luce dei principi già fissati da questa Corte (Cass. n. 14865 del 05/09/2012 per cui “Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
Alla luce dei superiori principi il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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