CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1823
Riscossione – Accertamento – Canoni di locazione – Fatture – Inerenza dei costi – definizione di violazione di legge
Rilevato che
Con sentenza in data 20 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza n. 1003/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che le fatture passive inerenti il pagamento di canoni di locazione e quella emessa dal L. dovevano considerarsi deducibili/detraibili, in quanto relative a costi di impresa certi ed inerenti.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che
Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 109, TUIR, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha rispettivamente ritenuto provata la sussistenza ed inerenza dei costi relativi alla fattura L. ed a quelle per canoni di locazione. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili.
Va ribadito che:
–«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015) –«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Lo sviluppo delle censure collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Infatti la CTR pugliese ha con puntualità argomentato rispetto alla certezza/inerenza dei costi de quibus, con specifico riguardo alle contestazioni di cui all’atto impositivo impugnato ed all’onere probatorio gravante sul contribuente, che ha ritenuto adeguatamente assolto.
Tali valutazioni di merito non possono essere ulteriormente sindacate in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.935 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.