CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2005
Tributi – Imposta di registro – Riscossione – Istanza di rimborso
Rilevato che
A.G. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione distaccata di Latina, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, ha rigettato l’appello proposto da A.G., confermando l’atto impositivo costituito da avviso di liquidazione per imposta di registro su atto giudiziario;
Resiste AGENZIA ENTRATE con controricorso;
Il difensore di A.G. ha depositato memoria tardiva in data 7 dicembre 2017;
Considerato che
il primo e il secondo motivo di ricorso censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 29, 37 e 57 d.P.R. n. 131 del 1986) oltre che sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale – per aver ritenuto non applicabile l’art. 29 d.P.R. n. 131 del 1986, essendo stata stipulata una transazione stragiudiziale di importo inferiore a quello risultante dal decreto ingiuntivo sottoposto a tassazione, con conseguente necessità di applicare l’art. 37 del medesimo decreto, pur non avendo preso parte all’atto di transazione l’amministrazione finanziaria -;
i motivi sono infondati poiché l’affermazione della sentenza gravata, che esclude l’applicabilità dell’art. 29 d.P.R. n. 131 del 1986 – essendo stato sottoposto a registrazione il decreto ingiuntivo, mentre la transazione non risulta registrata – e dell’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 – nella parte relativa alla possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso in dipendenza del successivo atto di transazione -, trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale «in tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell’atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3687 del 24/02/2016 Rv. 638797 – 01);
le spese vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1-bis.
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