CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2460
Licenziamento illegittimo – Mancato superamento del periodo di comporto – Differenze retributive – Riconoscimento di mansioni superiori
Rilevato
che con decreto 11 dicembre 2012, il Tribunale di Alba rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 I. fall., da S.P.G.T. avverso lo stato passivo del Fallimento C. s.r.l., dal quale era stato escluso per il credito insinuato, in dipendenza di licenziamento illegittimo per mancato superamento del periodo di comporto (di cui chiedeva il previo accertamento), di € 154.642,92 per differenze retributive da mancato riconoscimento di mansioni superiori e per indennità da mancato godimento di benefit aziendale;
che avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la curatela con controricorso;
che è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c. dalla curatela controricorrente, mentre è inammissibile quella del ricorrente, siccome fatta pervenire alla cancelleria di questa Corte a mezzo PEC, che come noto è strumento previsto per la notificazione e non per il deposito degli atti;
Considerato
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 32, 41 Cost., 1175, 1375, 2087 c.c., per la mancata concessione datoriale dei giorni di ferie richiesti per interruzione del periodo di comporto al fine di evitarne il superamento, in violazione del principio di correttezza e buona fede in funzione della conservazione del posto di lavoro (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I. 742/1969, 99 I. fall., 416 c.p.c., 111 Cost., 2907 c.c., per erronea rimessione in termini della curatela fallimentare ai fini della sua costituzione nel giudizio di opposizione, per effetto della non corretta applicazione della sospensione dei termini feriali in ragione della natura (di lavoro) del contenzioso oggetto della controversia fallimentare (secondo motivo);
che ritiene il collegio che il primo motivo sia inammissibile;
che esso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952): posto che omette ogni confutazione dell’argomentazione del Tribunale, fondata sull’accertamento tramite C.t.u. (al penultimo capoverso di pg. 4 del decreto), del superamento comunque del periodo di comporto contrattualmente stabilito per il lavoratore (540 giorni, pari a diciotto mesi), a fronte di 555 giorni di malattia (specificamente indicati al primo capoverso di pg. 3 del decreto), anche scomputando i dieci giorni di ferie richiesti;
che appare pertanto sostanzialmente irrilevante la contestata omessa concessione dalla società datrice, in base ad accertamento della valutazione datoriale di impossibilità di accedere alla richiesta, siccome pervenuta dopo l’approvazione del piano ferie per i dipendenti (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto) e della condotta contraria a buona fede del lavoratore (al terzo capoverso di pg. 3 del decreto), né configurando comunque un obbligo del datore di lavoro accedere alla richiesta in questione, sia pure qualora il lavoratore abbia la possibilità di fruire di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto nell’ipotesi di superamento del periodo di comporto (Cass. 5 aprile 2017, n. 8834);
che anche il secondo motivo è inammissibile;
che la questione posta risulta infatti nuova, non essendo stata trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo la ricorrente indicato specificamente, né trascritto gli atti nei quali l’avrebbe sollevata nei gradi di merito: e ciò si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass. 24 agosto 2016, n. 17315; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.P.G.T. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.