Sottoscritto, giorno 1/2/2018, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, l’Accordo interconfederale per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l’apprendistato di alta formazione e ricerca
La normativa del presente accordo interconfederale decorre dal 1° marzo 2018 e disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015).
All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, (Apprendistato di primo livello), al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12/10/2015;
La retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, come da tabella sotto riportata:
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO | |
---|---|
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | |
Primo anno | pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Secondo anno | pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Terzo anno | pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Quarto anno | pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. 81/2015.
L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (Apprendistato di terzo livello) ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:
APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO | |
---|---|
A) per i percorsi di durata superiore all’anno. | per la prima metà del periodo: 70%per la seconda metà del periodo: 80% |
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno. | 80% per l’intero periodo |
Relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa le parti convengono che l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo previsto dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. 81/2015 si riferisce, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.
Con la stipula del contratto di apprendistato sia di primo livello sia di secondo livello, l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto all’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’obbligo di frequenza dell’attività formativa interna all’azienda ed esterna alla medesima.
Si conviene per entrambe le tipologie di apprendistato che il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.
E’ sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2015, cioè in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le disposizioni legislative, si applicano le specifiche norme previste dalla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante e gli istituti contrattuali definiti dal CCNL applicato in azienda, ivi comprese le disposizioni relative all’Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI, e gli obblighi di versamento alla Bilateralità.
Le Parti auspicano che gli enti bilaterali regionali del comparto possano prevedere misure di agevolazione, facilitazione e sostegno in favore sia delle imprese che assumono apprendisti nel sistema duale che degli apprendisti stessi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Artigianato: Accordo interconfederale sull’apprendistato (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015)
- CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE - Protocollo di intesa 30 ottobre 2020, n. 177/CSR - Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti…
- Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato…
- Accordo interconfederale 09-06-2004 recepimento dell’Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEPe CES
- CCNL Artigiano Edile Accordo del 30 gennaio 2020 e Rettifica tabelle aumenti retributivi 31 gennaio 2020
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 29 aprile 2021 - Orlando firma decreto per risorse a Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per lavoratori settore artigiano (FSBA) e lavoratori somministrati
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…