CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20533 depositata il 12 ottobre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL NOTAIO ROGANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva notificato al notaio rogante P.M. una richiesta di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (in luogo di quanto già corrisposto nella misura fissa), relativamente alla registrazione di un atto con il quale la società F. S.p.A. aveva rinunciato a titolo gratuito al diritto all’usufrutto ad essa spettante su un fabbricato in Firenze nei confronti dei nudi proprietari M. L. SpA e C.L. Banca S.p.A.. Con il medesimo avviso l’Ufficio, rilevato che con la registrazione dell’atto in questione era stato corrisposto un importo a titolo di imposta di registro, ma che effettivamente era dovuta l’imposta sulle donazioni in un importo pari a quello corrisposto (ad erroneo titolo, secondo l’Ufficio), “compensava” la somma incassata con quella (che sarebbe stata) correttamente dovuta, correggendo il codice relativo al pagamento da cod. 9800 (quello “erroneamente” utilizzato) a cod. 9284 (quello corrispondente al giusto titolo).
Il notaio rogante e la società contribuente con unico ricorso impugnavano l’avviso di liquidazione contestando la pretesa erariale relativa alle imposte ipotecarie e catastali chieste nella misura proporzionale in luogo di quella in misura fissa e reclamando il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta di registro, che l’Ufficio aveva dichiarato non dovuta, escludendo allo stesso tempo che fosse però dovuta l’imposta sulle donazioni in ragione dell’applicabilità nella specie del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 4 bis.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso di quanto (erroneamente) corrisposto a titolo di imposta di registro a favore del notaio rogante. L’appello dell’Ufficio, notificato alla sola società contribuente, era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale riconosceva che la sentenza di prime cure era passata in giudicato nei confronti del notaio rogante e i relativi effetti dovevano ritenersi estesi ex art. 1306 c.c., alla società contribuente.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente (ricorso R.G. n. 18975/12). Quest’ultima nelle more aveva proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, che veniva rigettata dall’Ufficio con apposito provvedimento oggetto di impugnazione da parte della società contribuente davanti a questa Corte con altro ricorso (R.G. n. 23817/12) del quale è chiesta la riunione al primo. A tale ultimo ricorso resiste con controricorso l’amministrazione.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente occorre provvedere alla riunione del ricorso R.G. n. 23817/12, relativo all’impugnazione del provvedimento di diniego di condono, al ricorso R.G. n. 18975/12, relativo alla controversia circa la pretesa tributaria che il condono intendeva definire, potendo l’eventuale accoglimento del primo rendere non necessario procedere all’esame del secondo, determinandone l’assorbimento.
2. Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono deve essere respinto in quanto, pur essendo vero che la richiesta di pagamento relativa alle imposte Ipotecari e catastali era contenuta nel limite di Euro 20.000,00 stabilita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, come determinante per la individuazione della lite pendente definibile in via agevolata, tale richiesta non esauriva la pretesa erariale complessiva che riguardava anche l’imposta di successione rispetto alla quale, compensando quanto corrisposto dal notaio rogante a titolo di imposta di registro, l’Ufficio correggeva l’imputazione ed il codice tributo.
2.1. L’impugnazione proposta dal notaio rogante e dalla società contribuente non si era limitata a contestare la richiesta relativa alle imposte ipotecarie e catastali, ma aveva investito anche la questione relativa alla pretesa imposta di successione, che si opponeva non dovuta, chiedendo anche il rimborso di quanto pagato a (supposto) titolo di imposta di registro (che l’ufficio aveva negato fosse applicabile): così notaio rogante e società contribuente giungevano a sostenere per implicito che rispetto all’atto posto in essere (rinuncia gratuita all’usufrutto) non fosse dovuta alcuna imposta, quale ne fosse l’imputazione giuridica.
2.2. Sicchè la pretesa in contestazione era superiore comunque al limite di Euro 20.000,00 e pertanto non definibile in via agevolata.
3. Passando all’analisi del ricorso proposto dall’amministrazione avverso la sentenza in epigrafe va riconosciuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto nel caso di specie avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio per il notaio rogante, che era stato parte nel giudizio di prime cure.
3.1. Nel caso di specie non ci si trovava nell’ipotesi di cause scindibili perchè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente” (Cass. n. 12759 del 2016).
4. Stante il carattere assorbente di tale motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione perchè, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio P.M., valuti il merito della controversia tenendo tuttavia conto del principio affermato da questa Corte secondo il quale “la regola dl cui all’art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla” (Cass. n. 20559 del 2014).
4.1. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.
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