CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2018, n. 2774
Contratto a termine – Consegna al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore di lavoro – Conoscenza del vincolo di durata del rapporto di lavoro – Avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo – Non rileva – Rispetto della forma scritta ad substantiam
Rilevato che
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva dichiarato valido il contratto a termine intercorso tra le parti, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore; ciò sul rilievo che il lavoratore, reso edotto, nel corso di apposita riunione, del vincolo di durata del rapporto di lavoro, aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall’avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo alla predetta riunione;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso M.M., affidato a quattro motivi;
la M. s.r.l. è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; la difesa del lavoratore ha depositato memoria in data 28 novembre 2017, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; M.N. – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – ha censurato la statuizione concernente la mancata deduzione, ad opera del lavoratore, del momento di avvenuta consegna del contratto;
inoltre – denunciando omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – ha censurato la ritenuta sussistenza, pur in difetto di apposizione della firma da parte del lavoratore, della forma scritta del contratto a termine;
ancora – denunciando falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato, parimenti, pur se sotto diverso profilo, la ritenuta sussistenza della forma scritta del contratto a termine;
infine – denunciando falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la avvenuta ammissione della prova per testi in ordine alla consegna del contratto contenente l’indicazione del termine.
Ritenuto che
la seconda e terza censura sono fondate, in quanto, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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