CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2977

Inquadramento superiore – Differenze retributive – Difetto di prova

Rilevato

che con sentenza del 21 marzo 2012, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti della O.M.N.V.E. e C. s.a.s, di P.E., avente ad oggetto, previo riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento quale motorista di V livello, la condanna di questa al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, ferie, mensilità aggiuntive, TFR e stipendi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1993;

che, la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provata la pretesa al superiore inquadramento e non contestata la documentazione attestante l’intervenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi del 1993, i soli fatti oggetto di espressa domanda, non potendosi considerare inclusi nel petitum, in quanto considerate solo nei conteggi, i mesi da ottobre 1993 a giugno 1994, data in cui il rapporto tra le parti era cessato; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Grande, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Società intimata non svolge alcuna attività difensiva;

Considerato

che, con il primo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’incongruità dell’iter logico giuridico che lo ha indotto a desumere dalle risultanze istruttorie l’infondatezza della pretesa al superiore inquadramento rivendicato;

che con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione della Corte territoriale di rigetto della domanda concernente il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle retribuzioni relative al periodo da luglio 1993 al giugno 1994, per difetto di prova dell’adempimento, su cui, viceversa, la Corte predetta ha fondato la decisione; che il primo motivo, deve ritenersi inammissibile atteso che, non emergendo dall’impugnazione proposta l’indicazione di un diverso contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi che induca a ritenere il convincimento del giudice in ordine alla non rispondenza delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente ai contenuti professionali (la cui individuazione da parte della Corte territoriale non risulta oggetto di contestazione) propri delle declaratorie contrattuali, quella posseduta e quella rivendicata, oggetto del giudizio comparativo fondato su dati di fatto incompleti o travisati, né contestandosi la conferenza di quelle dichiarazioni all’accertamento correttamente condotto con riferimento alle mansioni effettivamente svolte, non può che derivarne la piena congruità della valutazione della Corte territoriale operata sulla base di ciò che è stato effettivamente riferito e della rispondenza di questo all’ambito dell’accertamento da condurre, non potendosi validamente opporre all’inconsistenza di quelle dichiarazioni, ritenute prive di utili specificazioni con riguardo alla tipologia ed alla qualità degli interventi in cui è stato impegnato il ricorrente, circa il connotarsi degli interventi operati dal ricorrente come espressivi dei contenuti professionali qualificanti il superiore inquadramento rivendicato la desumibilità di tale dato dalla complessità dei mezzi navali su cui lo stesso ha effettuato quegli interventi né tantomeno la richiesta di un supplemento istruttorio, ostandovi la necessaria considerazione della plausibilità logica e giuridica della decisione circa la sufficienza dell’accertamento compiuto;

– che il secondo motivo si appalesa parimenti inammissibile, atteso che, mentre non risulta impugnato il capo della sentenza che rigetta, in quanto estranea alla domanda originaria, la pretesa al pagamento delle retribuzioni relative al periodo dall’ottobre 1993 al giugno 1994, l’argomentazione, relativa al non essere quietanzate le busta paga prodotte dalla Società, su cui il ricorrente fonda il dedotto difetto di prova dell’eccezione di adempimento, proposta dalla Società e accolta dalla Corte territoriale, si rivela del tutto nuova in quanto proposta per la prima volta in questa sede;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.