Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017) il comma n. 116 dell’unico articolo (art. 1) è stato ha modificato, limitatamente all’anno 2018, il regime di deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro riferito ai lavoratori stagionali, prevedendone la deduzione integrale in luogo del 70 per cento stabilito dall’art. 11, co. 4-octies, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, per l’anno 2018, è consentita la piena deducibilità del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
- impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta (successivi ma non necessariamente consecutivi),
- a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
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