CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2018, n. 3268
Fallimento – Requisiti di non fallibilità – Prova – Documentazione relativa ai tre esercizi precedenti la data di instaurazione del procedimento prefallimentare – Ammissibilità
Rilevato che
Con sentenza depositata il 20/7/2016, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il reclamo di D.G. avverso la dichiarazione di fallimento.
La Corte del merito ha ritenuto irrilevante la qualifica di piccolo imprenditore o artigiano e che la documentazione prodotta non era idonea a provare i requisiti di non fallibilità, da riferirsi ai tre esercizi precedenti la data di instaurazione del procedimento prefallimentare e non alla data di cessazione dell’ attività, irrilevante in mancanza della cancellazione dal relativo registro; che i debiti anche non scaduti vanno verificati sulla base della documentazione contabile, bilanci equazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata ovvero su documenti altrettanto significativi, mentre il reclamante si era affidato non ai bilanci redatti a chiusura degli inventari ed inseriti nel libro inventari, della cui tenuta era onerato, ma ad una relazione degli anni dal 2010 al 2012, dichiarazioni fiscali di detti anni e attestazione dei debiti iscritti a ruolo, quindi si trattava di documentazione non relativa al triennio degli esercizi 2014, 2013 e 2012, non comprendente le scritture contabili indicate, e che in ogni caso non forniva gli elementi necessari.
Ricorre il D. sulla base di un unico mezzo, illustrato con memoria.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che
Con l’unico mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’ art. 2214 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 18 del dpr 600/1973 e art. 1 legge fall., sostenendo che non avrebbe potuto produrre i doc. indicati perché in regime di contabilità semplificata, di avere dato la prova della non fallibilità con la produzione del modello unico del periodo di imposta degli anni 2010, 2011 e 2012, da considerarsi aventi efficacia probatoria equivalente a quelli pretesi dalla Corte d’appello.
Il motivo è palesemente inammissibile solo che si consideri che il ricorrente ha fatto valere il possesso dei requisiti di non fallibilità rifacendosi ai documenti versati in atti ed in particolare al Modello Unico, del periodo di imposta 2010,
2011 e 2012, mentre la Corte del merito ha indicato il triennio rilevante ex art. 1 legge fall, negli esercizi 2014, 2013 e 2012, visto che l’istanza di fallimento era stata depositata nel 2015.
Inoltre, la Corte aquilana non si è limitata a far valere il mancato deposito della richiesta documentazione contabile, ma ha anche valutato tutta la documentazione prodotta, concludendo per l’insufficienza della stessa al fine di provare la sussistenza dei requisiti di fallibilità, e detta complessiva valutazione non è stata neppure considerata dal ricorrente.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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