CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3899
Tributi – IVA – Omessa presentazione della dichiarazione – Credito portato in detrazione nella dichiarazione successiva – Legittimità
Rilevato
– che in controversia relativa a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di un debito fiscale relativo all’IVA dovuta dalla predetta società per l’anno di imposta 2008 emerso a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, scaturito dalla rilevata omessa presentazione della dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta (anno 2007) e dal conseguente disconoscimento del credito maturato nel predetto periodo, la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso dalla medesima proposto, all’uopo sostenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la società aveva maturato il credito di imposta ne vietava l’utilizzo a fini compensativi nel successivo anno di imposta, fatta salva la facoltà per il contribuente di chiederne il rimborso;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), regolarmente costituito il contraddittorio, il Collegio con motivazione semplificata
Osserva
– che con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, 8 d.P.R. n. 322 del 1998, la ricorrente sostiene che la Commissione di appello era incorsa nella violazione delle predette disposizioni negandole il diritto alla compensazione del credito effettivamente maturato, in quanto non contestato, e tempestivamente indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo, ponendosi peraltro in contrasto con i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 17757 del 2016;
– che il motivo è fondato e va accolto; invero, esso ripropone la questione se sia preclusa al contribuente la facoltà di portare in detrazione un credito IVA, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA nell’anno precedente (dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 322 del 1998), quando il credito medesimo sia stato comunque indicato nella prima dichiarazione utile successiva al suo sorgere, nonché nelle scritture contabili e nelle successive liquidazioni mensili e trimestrali dell’IVA; questione in relazione alla quale si annoverava un contrasto all’interno della quinta sezione civile di questa Corte, sottoposto alle sezioni unite (con ordinanza interlocutoria n. 10653 del 2014) che l’ha composto con la recente sentenza n. 17757 del 2016 (citata dalla ricorrente), in cui è stato affermato il principio secondo cui «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili». In senso analogo si sono espresse le sezioni unite anche nella concomitante sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che «il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto»:
– che l’applicazione di detti principi alla fattispecie in esame, in cui sia l’amministrazione finanziaria che i giudici tributari hanno escluso la detraibilità del credito IVA per la rilevata omissione dichiarativa e, quindi, per ragioni meramente formali, comporta l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CFR per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.