CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3531
Tributi locali – ICI – Accertamento – Coltivatore diretto – Terreni edificabili – Determinazione base imponibile
Ritenuto che
L.R. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Verona avverso quattro avvisi di accertamento, relativi ad ICI non versata, con riferimento agli anni 2004-2005-2006-2007, assumendo di essere coltivatore diretto regolarmente iscritto negli elenchi comunali previsti dall’art. 11 I. n. 9 del 1963 e di essere soggetto al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, nonchè di coltivare direttamente i fondi oggetto di imposizione. La CTP rigettava il ricorso proposto dal contribuente. Quest’ultimo appellava la sentenza innanzi alla CTR del Veneto, che respingeva l’impugnazione sulla base del rilievo che il contribuente aveva cessato di svolgere l’attività agricola nel 2002 e, nel corso del giudizio, si era limitato a produrre documentazione relativa alla sua posizione di collaboratore del figlio, ma non aveva fornito alcuna prova in ordine alla conduzione diretta dei terreni oggetto dell’imposizione fiscale negli anni in contestazione.
L.R. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Zevio.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 5 , c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado non avrebbe correttamente esplicitato il criterio logico seguito per giustificare il proprio convincimento, laddove, pur avendo implicitamente riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto del contribuente, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 58 d.lgs. 15.12.1997, n. 446, avrebbe rigettato il ricorso per mancanza di prova circa l’effettiva coltivazione del fondo oggetto di imposizione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’art. 360, n. 3, n. 5, c.p.c. per violazione degli artt. 111 Cost. e 115 -116- 132 c.p.c., e 2729 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che l’affermazione della CTR secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna prova in merito alla conduzione diretta dei terreni, oltre che ad essere priva di motivazione, sarebbe contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente nella fase del merito, che non esaminata dal giudicante.
3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili e infondati.
a) I motivi sono inammissibili in quanto non rispondono al requisito di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c., e perché nella sostanza contengono censure che si risolvono in una denuncia di una errata ed omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia inammissibile in questa sede. Nella specie, pur denunciandosi un vizio di motivazione si sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quod effectum) così come emerse nei precedenti gradi di merito, in tal modo mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice del merito non equivale alle revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice da una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudicato sul fatto “ (Cass. n. 16526 del 2016).
c) Il motivo è, infine, infondato.
Questa Corte ha recentemente affermato che: “In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni “(Cass. n. 12422 del 2017). Nella specie, non può essere apprezzato il dedotto vizio motivazionale, atteso che la CTR, con motivazione priva da vizi logici, ha correttamente escluso l’agevolazione invocata, dando atto di aver esaminato il materiale probatorio allegato dal contribuente, atteso che quest’ultimo, pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l’attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell’attività del figlio.
4. In ragione dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4394 - In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 30 settembre 2021, n. C-299/20 - L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consente di applicare il regime di tassazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31813 - In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E - Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19350 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…