CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3733
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Plusvalenze
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che G.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo la ricorrente assume omessa pronunzia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.: di fronte alla censura svolta nei confronti della CTP per non aver trattato quest’ultima il ricorso con riguardo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, i giudici di appello avrebbero eluso il problema, fornendo a loro volta una motivazione apparente;
che, con il secondo motivo la ricorrente sostiene la violazione degli artt. 156, comma 2, 132 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 comma 2° nn. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di palesare i motivi in fatto e in diritto posti a base della propria decisione;
che, con l’ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 DPR n. 917/1986, censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando il fatto che la plusvalenza non avrebbe tenuto conto del meccanismo di legge, che prevedeva come valore di acquisto il valore di mercato nel quinto anno anteriore;
che l’intimata non si è costituita;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto di controversia, documentando la formalizzazione della dichiarazione nonché il rispetto dei termini di adempimento, ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 225/216;
che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integra una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata a questo Corte, compatibile con la procedura camerale e formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali, che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Sez. 6-3, n. 6418 del 30/03/15);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.