INPS – Messaggio 20 febbraio 2018, n. 772
Articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Cessazione del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018
L’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 – un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
In particolare, la predetta norma ha posto a carico degli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Con la circolare n. 99/2012 e con i successivi messaggi n. 16058/2012 e n. 9703/2013 è stata illustrata la disciplina di legge del predetto contributo di solidarietà e sono state fornite le relative indicazioni operative.
Con il presente messaggio si ricorda che a far tempo dal 1° gennaio 2018 è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011.
Pertanto, i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018.
A tal fine, dal 1° gennaio 2018 è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di “Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.
I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 maggio 2022, n. C-33/21 - La normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2022, n. 30254 - Modalità di calcolo del di solidarietà per i titolare di pensione di anzianità in quanto iscritto al Fondo per la previdenza del personale dipendente da aziende di navigazione aerea
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 17 maggio 2021 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni…
- INPS - Messaggio 03 maggio 2019, n. 1711 - Fondo volo. Incidenza dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della determinazione della retribuzione pensionabile. Disciplina vigente e chiarimenti…
- Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…